L’acquisto, da parte di un consorzio agricolo, di “feromone”, un prodotto da utilizzare per combattere i parassiti che danneggiano le coltivazioni, si può considerare inerente allo svolgimento dell’attività del consorzio anche se il bene, dopo l’acquisizione, viene assegnato ai singoli produttori per l’effettiva distribuzione sul terreno. Di conseguenza, la fattura di acquisto emessa nei confronti dello stesso consorzio, consente la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo. È in sintesi il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 130 del 21 marzo 2022.
L’istante, un consorzio socio di un’associazione di produttori ortofrutticoli che lavora in proprio il prodotto, vuole sapere se l’antiparassitario acquistato possa essere considerato inerente alla propria attività oppure se, dal punto di vista giuridico, vada qualificato come bene “ceduto gratuitamente” o “assegnato al produttore”. Solo nel caso di inerenza, infatti, la fattura emessa nei suoi confronti consentirebbe la detrazione dell’Iva e la deducibilità del costo.
Il consorzio istante, inoltre, fa sapere che l’acquisto del feromone si inserisce in una tecnica, denominata “confusione sessuale” che non può essere lasciata all’iniziativa del singolo produttore che in tal caso incorrerebbe in un regime sanzionatorio. L’operazione infatti viene gestita direttamente dal consorzio tramite i suoi agronomi. Questi si occupano della gestione e della direzione del lavoro, dall’acquisto del prodotto da inserire in dispenser alla successiva collocazione nelle coltivazioni, mentre il consorzio è responsabile in proprio di tutta l’operazione a tutela delle piante. Il referente dell’intero ciclo è dunque il consorzio stesso.
Alla luce dei fatti esposti, l’Agenzia in linea con la soluzione prospettata dall’istante, ritiene sussistente il requisito di inerenza, non essendoci alcun dubbio sull’esistenza del nesso funzionale fra i componenti negativi di reddito dovuti all’acquisto dei feromoni e lo svolgimento della specifica attività del consorzio.
L’Agenzia esclude che l’operazione possa essere qualificata come cessione o assegnazione, ipotesi che comporterebbe il rientro del valore dei beni trasferiti tra i proventi equiparati ai ricavi e la conseguente annotazione nelle scritture contabili da parte della società di tali ricavi con contestuale emissione di autofattura. Gli agronomi assegnatari dell’antiparassitario per distribuirlo in loco, infatti, non hanno alcuna autonomia sul prodotto, dovendo rispettare tutta la procedura gestita dal consorzio istante.
In definitiva, l’acquisizione del feromone si può senz’altro considerare inerente allo svolgimento dell’attività consortile e la relativa fattura di acquisto consentirà all’istante la detrazione Iva e la deducibilità del costo.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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