Con la risposta all’interpello n. 120 del 17 marzo 2022, l’Agenzia ha chiarito che il regime di non imponibilità Iva per chi presta servizi relativi alla demolizione delle navi è soggetto a una serie di requisiti, tra i quali la condizione per cui il natante deve essere adibito alla navigazione in alto mare. Nel caso di una nave ferma da anni, occorre fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo, che deve essere superiore al 70 per cento.
Una srl, in qualità di prestatore di servizi relativi alla demolizione delle navi – di cui alla lettera a) dell’articolo 8-bis, comma 1, Dpr n. 633/1972 – riferisce di avere ricevuto incarico da una spa di effettuare lavorazioni connesse alla demolizione, su una nave soggetta a sequestro da svariati anni, che conseguentemente non aveva effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare.
Pertanto, la committente non aveva inviato telematicamente alcuna dichiarazione di alto mare, ex 8-bis, comma 3, Dpr citato, in quanto si trattava di imbarcazione destinata alla demolizione, in effetti poi portata a termine dalla spa stessa.
La srl domanda all’Agenzia, quindi, prospettando una risposta positiva, se possa o meno fatturare l’operazione in regime di non imponibilità Iva, ai sensi dell’art. 8-bis citato.
L’Agenzia premette, a parziale rettifica della precedente risposta n. 97/2022 che l’istante non precisa se la nave in questione, ferma da anni, abbia effettuato navigazione di “alto mare” secondo la definizione legislativa, di cui all’art. 8-bis citato, né se la srl medesima abbia o meno emesso fattura nei confronti del proprio committente.
In ogni caso, prosegue il documento di prassi, le diverse fattispecie individuate dall’art. 8-bis citato devono essere interpretate coerentemente con la direttiva Iva (n. 2006/112/Ce), di cui la normativa nazionale costituisce attuazione.
Ebbene, la Corte di giustizia ha avuto già occasione di precisare che il riferimento a navi adibite alla navigazione d’alto mare e al trasporto a pagamento di passeggeri o usate nell’esercizio di attività commerciali, industriali e della pesca deve essere inteso nel senso “che il criterio dell’impiego in alto mare si debba applicare a tutti i tipi di navi menzionati nella detta disposizione”.
In questo senso, proseguono i togati comunitari, nello scrutinare l’articolo 15, n. 4, lettere a) e b) della direttiva in parola, “l’applicazione del criterio della navigazione d’alto mare non consente l’esenzione per molte navi adibite alla navigazione in mare che esercitano attività commerciali, industriali o della pesca, se queste attività non sono svolte in alto mare. Se si dovesse intendere che tale disposizione non riguarda soltanto le navi adibite alla navigazione d’alto mare, il n. 4, lett. b), del medesimo articolo, che prevede anch’esso un’esenzione del genere per le navi adibite alla pesca costiera, sarebbe superfluo” (cfr sentenza del 14 settembre 2006, resa nelle cause C-181/04 e C-182/04).
La stessa prassi dell’Agenzia specifica, inoltre, che “per beneficiare del regime di non imponibilità, la condizione per cui la nave deve essere “adibita alla navigazione in alto mare” si riferisce alle navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri o sono impiegate in attività commerciali, industriali e della pesca, ma non si riferisce alle navi impiegate in operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e alle navi adibite alla pesca costiera” (cfr risoluzione n. 2/2017).
Peraltro, le imbarcazioni che possono essere ammesse al regime di non imponibilità sono solo quelle espressamente indicate dall’articolo 8-bis citato – con le precisazioni svolte in relazione all’ambito di applicazione del requisito dell’alto mare – e le prestazioni di servizi che possono godere del medesimo regime, tra cui, ovviamente, anche le operazioni di demolizione di cui alla lettera e) dello stesso articolo, devono riguardare necessariamente tali tipologie di natanti.
La srl specifica che la demolizione in parola riguardava, come premesso, una nave soggetta a sequestro da svariati anni che, quindi, non aveva effettuato nell’anno precedente alcun viaggio in alto mare.
In circostanze simili, la risoluzione n. 6/2017 ha chiarito che occorre fare riferimento alla percentuale di navigazione in alto mare effettuata nell’ultimo anno di utilizzo del mezzo.
Inoltre, l’articolo 8-bis, terzo comma, Dpr 633/1972, stabilisce che, ai fini dell’applicazione della non imponibilità, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare “se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno incorso un numero di viaggi in alto mare superiore al 70%”.
Ebbene, continua la norma, “i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante apposita dichiarazione. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e deve essere trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. (…)” (cfr per il modello di dichiarazione, provvedimento del direttore dell’Agenzia del 15 giugno 2021 e la risoluzione n. 54/2021).
Nella fattispecie prospettata, osserva l’Agenzia, la srl pare essere un fornitore indiretto, avendo ricevuto l’incarico di effettuate alcune lavorazioni dalla spa. Pertanto, come ha già chiarito l’Agenzia, “il fornitore diretto deve trasmettere/comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, ai propri cedenti e prestatori”, ossia ai fornitori indiretti, “che abbiano titolo ad applicare il regime di non imponibilità” in parola (cfr risposta n. 89/2022). Inoltre, sia i fornitori diretti che indiretti sono tenuti a indicare il protocollo della dichiarazione rilasciato dall’Agenzia delle entrate nelle fatture emesse (cfr risoluzione 54/E/2021).
In definitiva, conclude l’Agenzia, solo in presenza di tutti i descritti requisiti, sia sostanziali che procedurali, è possibile emettere fattura in regime di non imponibilità, ex arti. 8-bis Dpr 633/1972.
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