L’attività svolta da un organismo ufficiale dello Stato italiano situato all’estero, finalizzata a promuovere e diffondere la lingua e le tradizioni italiane tramite eventi culturali, non può rientrare fra le “prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi” (articolo 7-septies del Dpr n. 633/1972) esentate dall’Iva, avendo carattere istituzionale e non commerciale come prevede la disposizione di favore. È la sintesi della risposta n. 96 del 7 marzo 2022 dell’Agenzia delle entrate.
L’istante fa sapere che l’istituto in esame, fra i compiti istituzionali, stabilisce contatti con enti e personalità del mondo culturale e scientifico del paese ospitante e favorisce le proposte e i progetti per la conoscenza della cultura e della realtà italiane, fornisce la documentazione sulla vita culturale italiana, promuove iniziative, manifestazioni culturali e mostre, assicura la collaborazione a studiosi italiani nell’ambito della ricerca e dello studio all’estero.
L’ufficio estero istante collocato al di fuori dell’Ue, quindi, intende appurare se possa rientrare, in relazione ad alcune prestazioni di servizi ricevute, tra i committenti non soggetti passivi stabiliti fuori dall’Unione europea, sulla base della disciplina contenuta nel citato articolo 7-septies, secondo cui, deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1, lettera b), “non si considerano effettuate nel territorio dello Stato” talune “prestazioni di servizi, quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità”.
L’Agenzia ricorda le prestazioni menzionate nel citato articolo del decreto Iva, fra cui cessioni, concessioni, licenze relative a diritti d’autore o a invenzioni industriali, le prestazioni pubblicitarie, quelle di consulenza e assistenza tecnica o legale o di elaborazione e fornitura di dati, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e quelle relative a contratti di locazione di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, la concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica. Tali tipologie di servizi, dunque, mancano del requisito temporale e non rilevano ai fini Iva in Italia, in deroga al criterio base dello stabilimento del prestatore previsto per i rapporti “business to consumer”.
L’Amministrazione, poi, delinea i caratteri dell’istante, Istituto di cultura italiano all’estero che, sulla base della normativa di riferimento (articolo 30 del Dpr n. 18/1967), deve considerarsi un organo periferico del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dipendente dalle Missioni diplomatiche e dagli Uffici Consolari, e non autonomo soggetto domiciliato o residente fuori dall’Ue.
L’Agenzia, quindi, evidenzia il carattere istituzionale della attività effettuata dall’Istituto culturale, riscontrabile anche dagli obiettivi descritti dallo stesso istante, che nulla ha a che fare con le prestazioni commerciali a cui fa riferimento l’articolo 7-septies del decreto Iva. Si tratta, infatti, in base a quanto rappresentato nell’interpello, di una licenza per diffondere via internet alcuni video musicali e dei servizi di elaborazione dati per mettere a disposizione del pubblico il catalogo delle opere audiovisive e la relativa funzione di ricerca.
In conclusione, le prestazioni di servizi rese all’Istituto situato in territorio extra Ue sono finalizzate allo svolgimento dell’attività istituzionale di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana, circostanza che fa escludere lo stesso Istituto dai “committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori della Comunità” beneficiari delle misure indicate nell’articolo 7-septies del decreto Iva.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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