Con la pubblicazione della circolare n. 4/2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sulle novità introdotte dalla L. 234/2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in materia di tassazione Irpef e di esclusione dal campo di applicazione dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali ed arti e professioni. Il documento di prassi si sofferma, in particolare, sulle modifiche alle aliquote e agli scaglioni d’imposta nonché sulla rimodulazione delle detrazioni da lavoro dipendente e assimilati, da pensione, da lavoro autonomo e altri redditi. Stando alle novità, l’Irpef viene ora rimodulata su 4 aliquote invece che su 5 (23%, 25%, 35%, 43%). Si passa, quindi, dal 27% al 25% per la seconda aliquota relativa ai redditi da 15.001 fino a 28.000 euro, dal 38% al 35% per i quelli fino a 50 mila euro, mentre i redditi superiori vengono tassati al 43%, con la soppressione della vecchia aliquota del 41%.
Le modifiche normative introdotte dalla Legge di bilancio 2022 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2022 e si applicano, quindi, a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (730/2023 o Redditi PF 2023). Per il periodo d’imposta 2021 (730/2022 o Redditi PF 2022) restano, invece, applicabili le vecchie (e, ben note) disposizioni. Sempre sul piano temporale viene precisato che qualora i sostituti d’imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole sulla tassazione dell’Irpef, tenuto conto dell’adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga, potranno applicare le modifiche normative entro il mese di aprile 2022, con un conguaglio per i primi tre mesi dell’anno. Inoltre, le modifiche all’articolo 12 del Tuir «si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022» e pertanto, con riferimento all’anno 2022, in relazione alle detrazioni per figli a carico, occorre procedere con calcoli “diversificati” delle detrazioni spettanti.
Per quanto riguarda, infine, i soggetti esclusi dall’applicazione dell’Irap il documento di prassi precisa che tra questi rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa. Fuori dal perimetro dell’imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, comma 1, Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.