Manca poco meno di un mese alla (forse definitiva) cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, prevista per il 31 marzo 2022 e torna a fare capolino nella legislazione emergenziale il già noto “diritto” allo smart working a favore di alcune categorie di soggetti che versano in condizioni di difficoltà.
A prevederlo è il disegno di legge di conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole, come modificato e approvato dalla Camera lo scorso 24 febbraio e, in via definitiva, dal Senato ieri 2 marzo 2022.
Il disegno di legge, che si avvia ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrare in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, tra le altre novità, reintroduce, nel settore privato, il diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti con figli disabili o con BES, mentre, alle medesime condizioni, per il settore pubblico, riafferma il principio generale della priorità nell’accesso allo smart working.
Vediamo cosa prevede la nuova norma.
Il disegno di legge n. 2542 aggiunge all’articolato del D.L. n. 1/2022 l’articolo 5-ter recante norme in materia di lavoro agile per i genitori di figli con disabilità.
L’articolo 5-ter, inserito dalla Camera e non modificato dal Senato, sostanzialmente riproduce, per il settore privato, il contenuto dell’art. 21-ter del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126).
La norma prevede che, fino al prossimo 31 marzo 2022 (data attualmente fissata per il termine dello stato di emergenza dal D.L. n. 221/2021), i genitori lavoratori dipendenti privati di figli con disabilità abbiano diritto a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile in presenza di determinate condizioni.
Il diritto allo svolgimento del lavoro in smart working è riconosciuto in favore dei genitori lavoratori dipendenti privati con almeno un figlio con disabilità grave o con figli con bisogni educativi speciali (BES) a condizione che:
– nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore;
– la prestazione lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica del lavoratore.
Sussistendo tali condizioni, i genitori di figli con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali.
Resta fermo però il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. In particolare, fino al 31 marzo 2022, le comunicazioni di smart working nel settore privato devono essere rese utilizzando esclusivamente la procedura semplificata già in uso con la modulistica (Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro.
I datori di lavoro non sono tenuti ad allegare l’accordo con il lavoratore ma devono comunicare, sempre in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile (art. 90, comma 4, del D.L. 34/2020).
Non sono ammesse altre modalità per l’invio della comunicazione.
Gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 22 della legge n. 81 del 2017 possono essere assolti in via telematica, anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).
Si ricorda che il 7 dicembre 2021 il Ministero del Lavoro ha raggiunto l’accordo con le Parti sociali sul primo “Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile” nel settore privato. Il protocollo, nell’indirizzare la disciplina in particolare della contrattazione collettiva (ritenuta fonte privilegiata di regolamentazione dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile) prevede che le Parti sociali si impegnino a facilitare l’accesso al lavoro agile per i lavoratori in condizioni di fragilità e di disabilità, anche nella prospettiva di utilizzare tale modalità di lavoro come misura di accomodamento ragionevole.
L’articolo 5-ter, differenziandosi stavolta dalle previsioni di cui al citato art. 21-ter del decreto Agosto, prevede, in linea con il rinnovato quadro normativo, che, sempre fino al prossimo 31 marzo, ai genitori di figli con disabilità grave o con bisogni educativi speciali (BES) dipendenti pubblici nelle condizioni prima indicate (appartenenza ad un nucleo familiare in cui l’altro genitore sia lavoratore e svolgimento di una prestazione lavorativa che non richieda la presenza fisica) venga riconosciuta la priorità per l’accesso al lavoro agile.
Queste disposizioni sono poste ferma restando l’applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali.
Si fa presente che, in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche, è stata siglata il 5 gennaio 2022 l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Funzioni Centrali per il periodo 2019/2021. Il CCNL regola, anche in previsione del periodo post emergenziale, il lavoro a distanza nelle sue diverse articolazioni del lavoro agile e del lavoro da remoto.
Da ultimo è opportuno ricordare che, al di là delle previsioni della normativa emergenziale, la legge quadro in materia di lavoro agile (legge 22 maggio 2017, n. 81) prevede, all’art. 18, comma 3-bis, che i datori di lavoro pubblici e privati siano tenuti, nella stipulazione di accordi di smart working, a riconoscere in ogni caso priorità alle richieste formulate dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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