Cassazione: no alla motivazione della CTR che si esaurisca in una acritica adesione alla ricostruzione operata dai giudici provinciali.
E’ da ritenersi nulla la sentenza d’appello motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, ove la stringatezza della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi si appello.
La motivazione della CTR, infatti, non può ritenersi legittimamente resa per relationem, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ai provvedimenti soltanto menzionati, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice d’appello, della infondatezza dei motivi di gravame.
Il principio è stato ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 6626 del 1° marzo 2022, pronunciata in accoglimento del ricorso di un contribuente contro la decisione della CTR, confermativa di un avviso di accertamento per Ires, Iva e Irap emesso a suo carico.
La motivazione della decisione di secondo grado, nella specie, era stata impugnata davanti ai giudici di legittimità, i quali ne hanno riconosciuto la relativa carenza.
Essa non consentiva di comprendere quale fosse la decisione di prime cure e quali le censure mosse col ricorso in appello, esaurendosi in una affermazione di condivisione della ricostruzione in fatto operata e delle argomentazioni adoperate dai giudici provinciali, richiamate attraverso un mero rinvio, senza alcuna trascrizione dei passi motivazionali e senza alcun esame critico degli stessi attraverso il filtro delle censure di parte appellante.
Di fatto, rimanevano del tutto oscure sia le ragioni alla base della decisione della CTP sia la tenuta delle stesse rispetto alle critiche mosse con ricorso in appello.
Tali anomalie rendevano la sentenza impugnata affetta da difetto assoluto di motivazione, in quanto corredata da motivazione solo apparente, non espressione di un autonomo processo deliberativo in ordine alle questioni prospettate dal contribuente.
Nella decisione, la Suprema corte ha anche indicato i requisiti di specificità e autosufficienza del motivo di ricorso che censuri il difetto motivazionale sopra riscontrato.
E’ stato richiamato, sul punto, il principio affermato dalle Sezioni Unite civili secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, ove la sentenza di appello sia motivata per relationem alla pronuncia di primo grado, al fine di ritenere assolto l’onere ex art. 366, n. 6 c.p.c. da parte del ricorrente, “occorre che la censura identifichi il tenore della motivazione del primo giudice specificamente condivisa dal giudice di appello, nonché le critiche ad essa mosse con l’atto di gravame, che è necessario individuare per evidenziare che, con la resa motivazione, il giudice di secondo grado ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali”.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione, infatti, è stato ridotto al minimo costituzionale, con conseguente denunciabilità in cassazione della sola anomalia motivazionale che si tramuti in violazione della legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della stessa motivazione, purché il vizio risulti dal testi della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta dei motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione.
Per le SS.UU. – è stato infine ricordato – la motivazione è solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito del giudice per la formulazione del proprio convincimento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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