Il Dl n. 119/2018 ha previsto la definizione di liti tributarie con l’Agenzia delle Entrate, su atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.
Pertanto, la chiusura di controversie fiscali può avvenire con il pagamento di un importo uguale al valore della controversia. Il valore della lite è l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative alle sole irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Ammesse solo le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 24 ottobre 2018.
Per la definizione in parola gli interessati hanno dovuto presentare istanza entro il 31 maggio 2019 (una distinta domanda per ciascuna controversia autonoma) ed effettuare il versamento.
La c.d. pace fiscale ha come oggetto solo controversie riguardanti atti impositivi, ovvero avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione di sanzioni, atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati e ogni altro atto che rechi una pretesa tributaria quantificata.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia si è potuta definire con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia.
Con riferimento agli altri importi, se l’Agenzia delle Entrate è risultata soccombente nell’ultima ovvero unica pronuncia depositata alla data del 24 ottobre 2018, la definizione della controversia richiede il versamento:
– del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza in primo grado;
– del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza in secondo grado;
– del 5% del valore della controversia qualora l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in entrambi i primi due gradi di giudizio e le controversie risultino pendenti presso la Corte di Cassazione alla data del 19 dicembre 2018.
In presenza di pagamenti da effettuare, se superiori a 1.000 euro, è stato previsto il pagamento rateale per un massimo 20 rate trimestrali.
La successione delle rate è la seguente: 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
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