Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 gennaio 2022 ha approvato il modello di dichiarazione “Redditi 2022–Sc”, con le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2022 ai fini delle imposte sui redditi.
Il modello Redditi 2022–Sc è utilizzato dai soggetti all’imposta sul reddito d’impresa Ires, di cui all’articolo 73, lettere a), b) e d) del Tuir, nonché per presentare la dichiarazione dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi:
– dalle società di gestione del risparmio, imprese di assicurazione, banche e società di intermediazione mobiliare che intervengono quali soggetti istitutori di fondi pensione aperti e interni;
– dalle società ed enti al cui interno sono costituiti fondi accantonati per fini previdenziali ai sensi dell’articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti;
– dalle imprese di assicurazione per i contratti di assicurazione di cui all’articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124/1993 e all’articolo 13, comma 2-bis, del Dlgs n. 47/2000.
I fondi pensione diversi da quelli sopra indicati presentano la dichiarazione delle imposte sostitutive utilizzando il quadro RI del modello Redditi Enc.
Il modello è utilizzato dai contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare per la dichiarazione dei redditi del 2021, ma anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare in corso alla data del 31 dicembre 2021. Ricordiamo che si considera periodo d’imposta coincidente con l’anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31 dicembre. È ritenuto, quindi, periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, ad esempio, quello di durata superiore a 365 giorni anche se chiuso al 31 dicembre (in caso di periodo d’imposta di durata superiore a 365 giorni chiuso il 31 dicembre 2021 va utilizzato il modello Redditi 2022).
Ulteriore precisazione va fatta per i contribuenti con periodi d’imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 2021, anche se iniziati nel corso del 2020 (ad esempio dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021): la dichiarazione dei redditi da presentare è il modello Redditi 2021 Sc approvato nel corso del 2021. Per consentire, comunque, l’esposizione dei dati necessari per la dichiarazione, qualora il modello approvato nel 2021 non ne consenta l’indicazione, previsti invece nel modello approvati nel 2022, questi dovranno essere forniti utilizzando quest’ultimo modello solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate.
Molte le novità normative che caratterizzano il modello Redditi 2022–Sc.
La legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), in particolare, ha introdotto disposizioni che in parte sono state anticipate nel corso del 2021 (Dl n. 146/2021) e che riguardano:
– l’incremento della deduzione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli che siano utilizzati nello svolgimento della propria attività d’impresa per i soggetti che si avvalgono della nuova disciplina patent box e la relativa nuova opzione in dichiarazione dei redditi;
– la possibilità di dedurre più velocemente il maggior valore imputato ad attività immateriali, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap e di eventuali addizionali;
– per le spese di riqualificazione energetica, le spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, le spese per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica è ora possibile usufruire della detrazione nella misura del 110% nonché una nuova agevolazione è stata prevista per le spese per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.
Altre disposizioni hanno determinato interventi puntuali nel modello Redditi Sc 2022: come il decreto legge n. 157/2021, sul visto di conformità con riferimento agli interventi rientranti nel Superbonus per le spese sostenute dal 12 novembre 2021, nonché il Dl n. 73/2021 in tema di “Ace innovativa”).
In premessa, riservando più avanti gli approfondimenti (al commento al quadro RS) sulle specifiche misure, precisiamo che il Dl n. 34/2020 (articolo 119) aveva previsto un’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali (fino al 2024), previste per le spese per alcuni interventi come il recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e, ora, anche il superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
Il decreto legge n. 157/2021 è intervenuto inserendo alcune modifiche. Ai fini dell’opzione oggi è previsto che anche in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta (articolo 119, comma 11, Dl n. 34/2020).
Nel frontespizio, quindi, è stata prevista una nuova casella da barrare in presenza del suddetto visto di conformità.
Precisiamo ancora che la legge di bilancio 2022 ha disposto (articolo 1, comma 41) che il Dl n. 157/2021 è abrogato. La norma ha lasciato validi gli atti e i provvedimenti adottati e salvato gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 157/2021. Inoltre, la stessa legge di bilancio 2022 ha comunque riproposto l’adempimento relativo al visto di conformità (si veda la lettera h) del comma 28, articolo 1).
Altra novità del frontespizio è l’eliminazione della casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”. Questa andava barrata nel modello Redditi Sc 2021 nel caso in cui il contribuente fosse esonerato dall’apposizione del visto di conformità (si veda l’articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del Dl n. 50/2017). Ricordiamo che nei confronti dei soggetti che applicano gli Isa e conseguono il livello di affidabilità fiscale individuato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono previsti una serie di benefici tra cui: l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive (lettera a).
Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nelle istruzioni è stato precisato che non dovranno essere indicati nel prospetto degli “Aiuti di Stato” del quadro RS i dati degli aiuti che verranno comunicati all’Agenzia mediante l’apposita autodichiarazione prevista nell’ambito del Temporary Framework. Nel quadro RF è stato specificato che i contribuenti che hanno beneficiato di contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione, sono tenuti a compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del quadro RS (rigo RS401), riportando nella colonna 1, l’apposito codice aiuto desumibile dalla “Tabella codici aiuti di Stato” sempre che i dati necessari per la registrazione nel Rna (ad esempio, forma giuridica, dimensione impresa, settore, eccetera) non siano stati già comunicati mediante l’autodichiarazione di cui all’articolo 3 del Dm 11 dicembre 2021.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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