Agevolazioni fiscali per persone fisiche e soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti che sostengono le spese su immobili posseduti o detenuti in base a un titolo idoneo, al fine di migliorare la qualità delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti.
I soggetti interessati devono presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate riguardante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente. Pertanto, entro il 28 febbraio 2022 va effettuato l’invio per le spese sostenute nel 2021.
L’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello di “Comunicazione delle spese per il miglioramento dell’acqua potabile”.
Nello specifico, la comunicazione va inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o da un intermediario, tramite applicativo web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia o trasmissione di un file, secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento.
L’attuazione a quanto stabilito dall’articolo 1, commi da 1087 a 1089 della L. n. 178/2020 arriva con il provvedimento prot. 153000 del 16 giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate, che definisce criteri e modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti. Le spese agevolate sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.
Il bonus è pari al 50%, fino a una disponibilità di 5 milioni di euro per anno.
Ai fini dell’imputazione delle spese, per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali, nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata, il riferimento è alla data di effettivo pagamento (criterio di cassa); per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del DPR n. 600/1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile.
Per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, il riferimento è al criterio di competenza.
L’importo delle spese sostenute deve essere documentato tramite fattura elettronica o documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del richiedente il credito. Per coloro che non sono tenuti a emettere fattura elettronica, invece, è considerata valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale nel quale deve essere riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito.
Bonus acqua potabile, fino a 10 giorni per il rilascio della ricevuta di presa in carico
A sette mesi dall’entrata in vigore del provvedimento n. 153000/2021, il Direttore delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in base ai poteri conferitegli dalla normativa, ha esteso il termine per il rilascio, da parte del sistema informatico, della ricevuta che attesta la presa in carico o, viceversa, lo scarto della comunicazione inviata per accedere all’incentivo “bonus acqua potabile”.
A tal fine con il provvedimento n. n. 28334/2022 del 28 gennaio 2022, per consentire all’Agenzia delle Entrate di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella suddetta Comunicazione, viene aumentato da 5 a 10 giorni il termine massimo previsto al punto 4.4 del suddetto provvedimento del 16 giugno 2021 per il rilascio, a seguito della presentazione della Comunicazione, della ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto.
I soggetti diversi dalle persone fisiche utilizzano l’agevolazione in compensazione tramite modello F24.
Per persone fisiche non esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, il credito entra nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino al completo utilizzo dello stesso; diversamente, può essere compensato con F24.
Apposito codice tributo sarà indicato con successiva risoluzione.
Il provvedimento 153000/2021 prevede che il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive sostenute risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata.
L’importo massimo della spesa su cui calcolare l’agevolazione è:
– di 1.000 euro per ciascun immobile, per le persone fisiche;
– di 5.000 euro per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e per gli enti non commerciali.
Posto che il limite di spesa annua è di 5 milioni di euro, la percentuale sarà calcolata rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.
Dunque, l’ammontare del credito d’imposta fruibile è pari all’importo del credito indicato nella comunicazione validamente presentata, moltiplicato per la percentuale ottenuta dal rapporto tra il limite complessivo di spesa e l’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate. Se l’ammontare complessivo dello sconto risulta uguale o inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.
La misura percentuale sarà comunicata entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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