Per essere abilitata al servizio Entratel, ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni, la società che svolge, in via principale, l’attività di consulenza e, in via secondaria, quella di elaborazione dei dati contabili deve essere in possesso della partita Iva e di un codice Ateco che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” ovvero come attività ad essa affine. È quanto precisa l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 87 del 21 febbraio 2022, fornita a parziale rettifica del chiarimento pubblicato lo scorso 7 febbraio (risposta n. 79/2022.
In pratica, l’Amministrazione specifica chi sono coloro “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza”, ammessi all’abilitazione.
Ricordiamo, in estrema sintesi, che la società aveva chiesto di poter essere abilitata all’utilizzo dei servizi telematici Entratel per trasmettere le dichiarazioni “in proprio” o se l’abilitazione potesse essere chiesta dal proprio amministratore unico stipendiato.
Ebbene, l’Agenzia precisa, come anticipato, che per far ciò il soggetto deve rientrare tra coloro “che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale” (Dm 19 aprile 2001), i quali, a loro volta, sono compresi tra gli “altri incaricati individuati con decreto”, a cui fa riferimento la lettera e) dell’articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322/1998, che individua gli incaricati alla trasmissione delle dichiarazioni. Tali soggetti sono quelli per i quali è richiesto il possesso della partita Iva per essere abilitati al servizio telematico Entratel, come tipo utente E10 – E20, unitamente al possesso di un codice Ateco che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” o simile.
Poi, l’Agenzia aggiunge che gli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni possono essere autorizzati – previa apposita richiesta – a rilasciare il visto di conformità dei dati delle dichiarazioni predisposte dagli stessi, ovvero, direttamente dal contribuente interessato, o anche da una società di servizi, a patto che la maggioranza del capitale di quest’ultima sia posseduta da uno o più professionisti, e sempre che le dichiarazioni siano predisposte (e le scritture contabili tenute) sotto il controllo e la responsabilità del professionista (cfr articoli 35, comma 3, Dlgs n. 241/1997, e 23 del Dm n. 164/1999).
Per essere autorizzato al rilascio del visto di conformità il professionista deve inviare un’apposita comunicazione preventiva all’Agenzia delle entrate, con allegata copia della polizza assicurativa; l’Agenzia, verificati i requisiti, iscriverà il richiedente nell’apposito elenco dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità. Al riguardo, ricordano le Entrate, la risoluzione n. 99/2019 ha precisato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione (vedi articolo “Visto di conformità e trasmissione: uniti dallo stesso intermediario”).
In relazione al caso in questione, conclude l’Amministrazione, per essere abilitati direttamente al servizio telematico Entratel occorre verificare se l’istante possa rientrare tra gli «altri incaricati individuati con decreto», tra cui, come detto, sono inclusi anche coloro «che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale». Al riguardo, l’istante riferisce che la sua attività principale è quella di consulenza aziendale, riconducibile al codice Ateco 702209, mentre l’attività di “Elaborazione dati contabili” (codice Ateco 631111), già di per sé accessoria all’attività di consulenza fiscale, sembra sia svolta solo in via secondaria. Ne deriva che la società istante potrà ottenere l’abilitazione al servizio Entratel, ai soli fini dell’invio telematico delle dichiarazioni, solo se l’attività di consulenza fiscale, che il “servizio contabile” reso postula, sia effettivamente svolta con “l’abitualità” prescritta dalla richiamata normativa, requisito non verificabile in sede di interpello.
Per quanto concerne la richiesta di abilitare al servizio Entratel il proprio amministratore unico per procedere alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, l’Agenzia ritiene che non sia possibile se non rientri tra i soggetti con partita Iva attiva con codice Ateco tale che consenta di qualificare l’attività esercitata come “consulenza fiscale” o simile, a nulla rilevando che gli sia corrisposta una retribuzione periodica, come previsto nei rapporti di lavoro dipendente.
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