Sale a 2,3 milioni di euro (mezzo in più rispetto a prima) la soglia di aiuti erogabili per impresa; il tetto passa a 290mila euro per le agricole e a 345mila euro per quelle operanti nel settore della pesca e dell’acquacultura. Cresce invece a dodici milioni di euro, aumentando di due, il limite massimo dei sostegni per contribuire ai costi fissi non coperti. A fissare i nuovi importi, l’articolo 27, comma 1, del decreto legge n. 4/2022.
Il “Sostegni-ter” rende l’ordinamento nazionale conforme alle recenti novità sopraggiunte in sede europea con la sesta modifica al Temporary framework, ossia al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” (comunicazione 19 marzo 2020 della Commissione europea C(2020) 1863). Tale strumento – come noto – è stato adottato per consentire ai Paesi membri di supportare con misure straordinarie, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato, le imprese colpite dalle difficoltà del momento.
Il Quadro, la cui applicazione era inizialmente destinata a concludersi il 31 dicembre 2020, è stato più volte prorogato e integrato, da ultimo con il sesto emendamento (comunicazione 18 novembre 2021 C(2021) 8442), che ne ha innanzitutto esteso l’efficacia per altri sei mesi, spostando la data di cessazione dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022. La Commissione, inoltre, ha ravvisato la necessità di “…adeguare i massimali di aiuto delle misure relative ai costi fissi non coperti per far fronte agli effetti economici prolungati della crisi in corso, consentire il sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile e il sostegno alla solvibilità e precisare e modificare le condizioni relative ad alcune misure temporanee di aiuti di Stato alla luce delle gravi perturbazioni causate alle economie di tutti gli Stati membri dalla pandemia…”.
In Italia, un quadro complessivo della disciplina degli aiuti è stato tratteggiato dal decreto “Rilancio” (articoli da 53 a 65, Dl 34/2020); le disposizioni interessate dalle modifiche ora recate dal “Sostegni ter” sono quelle contenute negli articoli 54 e 60-bis.
L’articolo 54 ha trasposto nel nostro ordinamento quanto previsto della sezione 3.1 del Temporary framework: in considerazione della situazione emergenziale in atto, previa notifica in via generale e conseguente autorizzazione della Commissione Ue, le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio possono concedere aiuti, a valere sulle proprie risorse, sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, rispettando i massimali e le modalità definiti dal Quadro europeo.
L’articolo 60-bis, invece, è stato introdotto dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 627, lettera b), legge n. 178/2020) a seguito del quarto emendamento (comunicazione 13 ottobre 2020 C(2020) 7127) al Temporary framework, con il quale la Commissione ha istituito la sezione 3.12, autorizzando gli Stati membri a contribuire ai costi fissi non coperti delle imprese costrette dalla pandemia alla sospensione o alla riduzione delle attività commerciali, in quanto tale forma di aiuti, per un periodo limitato, è ritenuta compatibile con il mercato interno della Ue. Per costi fissi non coperti – spiega la norma – si intendono quelli sostenuti, indipendentemente dal livello di produzione, nel periodo ammissibile all’agevolazione che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da ulteriori fonti, quali assicurazioni ed eventuali altri aiuti di Stato o misure di sostegno.
In riferimento a queste diposizioni, il “decreto Sostegni”, facendo seguito all’adozione del quinto emendamento (comunicazione 28 gennaio 2021 C(2021) 564) al Temporary framework, ha prorogato l’efficacia delle norme nazionali fino al 31 dicembre 2021 (articolo 28, comma 1, lettera m), Dl n. 41/2021).
Sulla disciplina degli aiuti, prima del “Sostegni ter”, è intervenuto il “decreto milleproroghe 2022” (articolo 20, Dl n. 228/2021), attualmente all’esame del Parlamento per la conversione in legge. Tale provvedimento, in recepimento del sesto emendamento al Quadro temporaneo europeo, ha prorogato il regime straordinario fino al 30 giugno 2022 e ha stabilito che le misure concesse sotto forma di strumenti rimborsabili (anticipazioni, garanzie, prestiti o altro) possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché ciò avvenga entro il 30 giugno 2023 (il termine precedente era 31 dicembre 2022).
Ora, invece, il decreto legge n. 4/2022 agisce, in particolare, sugli articoli 54 e 60-bis, apportando queste novità:
– Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono concedere aiuti – ai sensi della sezione 3.1 del Temporary framework – sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, fino a un importo complessivo di 2,3 milioni di euro per impresa (anziché 1,8 milioni di euro);
– gli aiuti di importo limitato concessi nel settore della pesca e acquacoltura non devono superare i 345mila euro (non più 270mila euro), mentre nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non devono eccedere i 290mila euro (il tetto, prima, era di 225mila euro);
– sale da 10 a 12 milioni di euro per impresa l’aiuto per i costi fissi non coperti sostenuti tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2022, che Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio possono concedere – ai sensi della sezione 3.12 del Temporary framework – sotto forma di sovvenzioni dirette, garanzie e prestiti, a chi, in quel periodo, subisce un calo del fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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