Il lavoratore distaccato all’estero nel 2016 presso una società dello stesso gruppo, e poi assunto presso una società estera, al momento del rientro nel nostro Paese in forza di un nuovo contratto con il vecchio datore di lavoro, può fruire del nuovo regime fiscale impatriati, quello modificato dal decreto “Crescita”. È quanto precisa l’Agenzia con la risposta n. 85 del 17 febbraio. Che così argomenta.
Per fruire del trattamento di favore previsto dall’articolo 16 del decreto internazionalizzazione (Dlgs n. 147/2015), come modificato dal Dl “Crescita” (articolo 5, decreto legge n. 34/2019) è necessario che il lavoratore:
a) trasferisca la residenza nel territorio dello Stato
b) non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni
c) svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano
d) sia in possesso di un titolo di laurea e abbia svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più
e) abbia svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del regime agevolativo in argomento, con la circolare n. 33/2020, l’Agenzia ha sì precisato che il beneficio non spetta nell’ipotesi di distacco all’estero con successivo rientro, in presenza del medesimo contratto e presso lo stesso datore di lavoro, ma ha anche chiarito che nel caso in cui l’attività svolta dall’impatriato costituisca una “nuova” attività lavorativa, in virtù della sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro, diverso dal contratto in essere in Italia prima del distacco, lo stesso potrà accedere al beneficio a decorrere dal periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.
Pertanto, riguardo al caso sottoposto alla sua attenzione, dove l’istante – che sembra rispettare tutti gli altri requisiti – dichiara di rientrare in patria, con un nuovo e diverso contratto, alle dipendenze della società per cui lavorava prima di essere distaccato all’estero presso un’altra società del gruppo, che lo aveva assunto con un contratto di diritto locale, non ci sono ostacoli alla fruizione dell’agevolazione fiscale a decorrere dal 2022, periodo d’imposta in cui trasferirà la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi.
In sostanza, come chiarito con la risoluzione n. 72/2018, l’autonomia dei rapporti contrattuali all’interno del gruppo societario non è di per sé ostativa alla fruizione del beneficio in esame.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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