L’esercente che adotta la “ventilazione Iva” come metodo di determinazione dell’imposta, secondo le previsioni dell’articolo 24, comma 3, del decreto Iva (“Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”), può indicare sul documento commerciale in luogo dell’utilizzo del valore “VI” (per il quale esiste la facoltà e non l’obbligo di impiego), l’aliquota del bene ceduto ovvero il codice natura dell’operazione laddove non rientri tra quelle imponibili. È solo uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la consulenza giuridica n. 3 del 14 febbraio 2022.
La società istante, in particolare, formula una serie di quesiti in tema di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri (articolo 2, Dlgs n. 127/2015) e del relativo tracciato xml per fornire alle proprie consociate le corrette informazioni sull’adempimento. In particolare, il chiarimento fa riferimento alla versione 7.0 del tracciato, il cui utilizzo è obbligatorio dal 1° gennaio 2022 (vedi articolo “Corrispettivi giornalieri: slitta al 2022 il via al nuovo tracciato”) e, spiega l’Agenzia, eventuali file in versione 6.0 inviati dal 1° gennaio 2022 potranno essere accolti se riferiti a operazioni di data precedente e se trasmessi nei termini di legge previsti (12 giorni dall’effettuazione dell’operazione), l’invio oltre i termini comporterebbe un’omessa trasmissione dei corrispettivi, soggetta a sanzione.
Nel documento di prassi, ad esempio, nell’ambito delle operazioni escluse, precisamente in tema di “imballaggi e recipienti”, viene chiarito che l’importo incassato come cauzione per il “vuoto a rendere”, escluso dalla base imponibile della cessione (articolo 15, comma 1, n. 4) del decreto Iva), al momento della resa potrà essere oggetto del seguente procedimento: emissione di un documento commerciale con codice natura N1 al momento dell’acquisto del bene e, a quello della resa del vuoto, emissione di un nuovo documento commerciale di reso con codice natura N1 e causale “VR”.
E ancora nell’ambito delle operazioni esenti, l’istante chiede se il relativo codice N4 debba essere utilizzato oltre che nei documenti commerciali relativi alle le operazioni esenti in base all’articolo 10 del Dpr n. 633/1972, anche per le cessioni di beni e servizi “anti-Covid”. L’Agenzia dopo aver ricordato che l’articolo 1 della legge n. 178/2020, al comma 452 ha stabilito l’esenzione per la strumentazione diagnostica per il Covid che sia in linea con la normativa comunitaria e che il successivo comma 453 ha previsto l’esenzione per le cessioni dei vaccini, precisa che per tali operazioni l’utilizzo del codice natura N4 è ammissibile a condizione che ciò non alteri il risultato della trasmissione telematica dei corrispettivi e della dichiarazione Iva.
Nella consulenza, fra l’altro, numerosi sono i chiarimenti sulla corretta gestione di possibili anomalie in tema di beni in sospeso, fatture, totale da fatturare, omaggi, pagamenti elettronici, sconto a pagare e registratori telematici.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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