Con la risposta n. 81 del 9 febbraio 2022, l’Agenzia delle entrate dà il via libera all’applicazione dell’esenzione Iva, prevista dalla legge di bilancio 2021, con diritto alla detrazione d’imposta, per le prestazioni di servizi, acquistati da una Fondazione, indicate nel contratto di locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19.
L’interpello è stato proposto da una società che svolge attività di noleggio di tende complete di accessori, quali impianti di condizionamento o riscaldamento.
L’istante fa presente di aver stipulato un contratto di locazione con una fondazione di più tendostrutture per ambulatori completi adibiti, in parte, all’effettuazione di tamponi e, in parte, alla somministrazione di vaccini in modalità “drive in” completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19.
La fondazione, ente filantropico con esclusive finalità di erogazione, a sua volta, ha concesso in comodato gratuito quanto ricevuto dalla società alla Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) per finalità benefiche e senza scopo di lucro al fine di “offrire al territorio un efficace presidio Covid-19 per il periodo di tempo in cui è possibile prevedere una recrudescenza del fenomeno epidemico” con l’impegno da parte del comodatario a utilizzare la tendostruttura per gestire l’emergenza sanitaria.
Come previsto contrattualmente, la società alle scadenze concordate, ha emesso regolari fatture esponendo il corrispettivo e la relativa Iva ad aliquota ordinaria del 22 per cento.
In seguito, la fondazione ha fatto presente che, in base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 453 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), per tale contratto era possibile applicare il regime di esenzione Iva e ha richiesto l’applicazione dell’esenzione anche per le operazioni già effettuate e fatturate per il periodo dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022.
L’istante chiede chiarimenti in merito, richiamando anche la risposta n. 548/2021.
L’Agenzia prende le mosse dai commi 452 e 453 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2021, che hanno introdotto un regime di esenzione Iva per le cessioni di strumentazione per diagnostica in vitro e di vaccini contro il Covid-19 e per le “prestazioni di servizi strettamente connesse” a tali cessioni, con diritto alla detrazione dell’Iva. Si tratta di un regime temporaneo che si applica fino al 31 dicembre 2022 a partire dal 1° gennaio 2021 per il comma 452, mentre la decorrenza del comma 453 è espressamente indicata dal 20 dicembre 2020.
A conferma di tali disposizioni l’Agenzia richiama la direttiva Ue 2020/2020 del Consiglio del 7 dicembre 2020 (direttiva Covid), che ha modificato la direttiva 2006/112/Ce (direttiva Iva), al fine di “rendere più accessibili i costi della fornitura di vaccini contro la Covid-19 e di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid 19 nonché di servizi strettamente connessi a tali dispositivi nell’Unione”.
Questo ha comportato la modifica della direttiva Iva, che ha visto l’introduzione nel titolo VIII, dedicato alle aliquote, del nuovo articolo 129-bis che concede, in via transitoria, agli Stati membri la possibilità di adottare misure, quali l’aliquota ridotta o l’aliquota zero, per la fornitura di dispositivi medico-diagnostici in vitro della Covid-19 e per la fornitura di vaccini contro la Covid-19, e per i servizi strettamente connessi a tali dispositivi e vaccini.
Sono, a parere dell’Agenzia, prestazioni di servizi “strettamente connesse” (indispensabili) a tali dispositivi e vaccini anti-Covid senza le quali diventa difficile per uno Stato membro assicurare una capillare ed efficace campagna di prevenzione/diagnosi e vaccinale a costi sostenibili. In particolare, con la risposta n. 354/2021, è stata riconosciuta l’esenzione con diritto a detrazione alle prestazioni di effettuazione dei tamponi, in quanto servizi strettamente connessi ai dispositivi in vitro.
Riguardo al quesito in esame, l’Agenzia fa presente che la sola operazione rilevante ai fini Iva è quella tra la società istante e la fondazione relativa alla locazione dietro corrispettivo di tendostrutture per ambulatori completi, adibiti sia all’effettuazione di tamponi sia per la somministrazione di vaccini in modalità “drive in”, completi di servizi accessori per la gestione anti Covid-19: la messa a disposizione di questi beni alla Asst avviene a titolo di comodato gratuito e, pertanto, non rilevante ai fini Iva.
Nel richiamare quanto già argomentato nelle risposte agli interpelli n. 354, 541 e 548 del 2021 e nel principio di diritto n. 12 dello stesso anno, l’Agenzia ritiene che le prestazioni di servizi indicate nel contratto tra la società istante e la fondazione possano beneficiare del particolare regime di esenzione e quindi essere acquistati dalla fondazione in esenzione da Iva, senza pregiudizio, da parte dell’istante, del diritto alla detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto Iva.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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