Con la circolare n. 3/E, firmata il 4 febbraio 2022 dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo contenute nella legge n. 234/2021, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”.
Le disposizioni normative (entrate in vigore dal 1° gennaio 2022) sono state suddivise nelle seguenti aree tematiche. Seguiranno nei prossimi due approfondimenti dedicati ai principali aspetti.
Queste le novità normative in materia di imposte indirette
– Aliquota Iva ridotta su prodotti di igiene intima femminile (comma 13). La legge di bilancio 2022 prevede, in riferimento a prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies della tabella A, parte II-bis, del Dpr n. 633/1972, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%, a partire dal 1° gennaio 2022. Il documento di prassi precisa che tale fattispecie integra il trattamento di favore già previsto dall’articolo 32-ter del Dl n. 124/2019 per i prodotti compostabili o lavabili, che scontano l’Iva al 5% per le cessioni effettuate dal 1° gennaio 2020.
– Imposte di registro e ipo-catastali sul trasferimento di beni strumentali nella cessione d’azienda (comma 237)
Nella circolare viene commentata la norma in esame, la quale prevede l’applicazione dell’imposta di registro e delle imposte ipo-catastali in misura fissa ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni (rectius: fabbricati strumentali per natura), nell’ambito di contratti di cessione dell’azienda o di un ramo di essa, stipulati in attuazione dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Il documento di prassi chiarisce l’ambito di applicazione della norma nonché i requisiti soggettivi e oggettivi per accedere al beneficio (l’argomento verrà approfondito con apposito articolo di prossima pubblicazione)
Tra le altre disposizioni di rilevanza comune ai fini delle imposte dirette e indirette c’è la sospensione dei termini di versamento per federazioni, società e associazioni sportive (commi 923 e 924)
La normativa in esame, che sarà oggetto di un successivo articolo di approfondimento, prevede la sospensione dei versamenti relativi al periodo 1° gennaio 2022 – 30 aprile 2022 per le federazioni sportive, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che operano nell’ambito di competizioni di interesse nazionale in corso di svolgimento al 1° gennaio 2022. Facendo un raffronto anche con le precedenti sospensioni previste dal decreto “Cura Italia” e dalla legge di bilancio 2021, nel documento di prassi vengono evidenziati i requisiti soggettivi dei beneficiari, nonché l’ambito oggettivo delle tipologie di versamenti interessati dalla sospensione.
La circolare, infine, indica i termini di proroga stabiliti per le seguenti agevolazioni:
– in vigore per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica, in precedenza prevista solo per l’anno 2021 (comma 24); la proroga riguarda, in sostanza, il rilascio dei certificati contenenti informazioni anagrafiche che possono essere richiesti dai cittadini rivolgendosi all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), istituita presso il ministero dell’Interno;
– estensione al 31 dicembre 2022 delle agevolazioni previste per l’acquisto della “prima casa” da parte dei soggetti under 36 (in precedenza previste per gli atti stipulati sino al 30 giugno 2022) (comma 151). Si ricorda che il beneficio fiscale in commento è volto a incentivare l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore, come l’esenzione al momento del rogito dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale ovvero, in caso di atto soggetto ad Iva, il riconoscimento di un credito d’imposta pari all’ammontare del tributo corrisposto in relazione all’acquisto;
– proroga ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, della riduzione dell’aliquota Iva al 5% per le forniture di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali con riferimento alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi, inizialmente prevista esclusivamente per l’ultimo trimestre 2021 (comma 506);
– estensione a tutto il 2022 della percentuale di compensazione del 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina (comma 527). Si rammenta al riguardo che l’articolo 34, comma 1, del decreto Iva, consente ai soggetti esercenti attività agricola, di determinare l’imposta dovuta detraendo da quella gravante sulle cessioni dei prodotti agricoli e ittici un importo determinato forfetariamente mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione al complessivo imponibile delle cessioni;
– applicabile per tutto il 2022 l’esenzione dall’imposta di bollo sulle convenzioni per i tirocini di formazione e orientamento di cui all’articolo 18 della legge n. 196/1997, dallo stesso introdotta solo per l’anno 2021 (comma 731). Si tratta, in particolare, di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l’obbligo scolastico e sono volti a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nonché ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo lavorativo.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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