Con il nuovo anno arriva l’abolizione dell’Irap per le persone fisiche con attività commerciali e per gli esercenti arti e professioni. A stabilirlo la legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, legge n. 234/2021) secondo cui a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni, di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 3, comma 1, del Dlgs n. 446/1997.
In particolare, la lettera b) del citato comma 1 riguarda “le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all’articolo 51 [ora art. 55] del medesimo testo unico” mentre la lettera c) concerne “le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell’articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all’articolo 49 [ora art. 53], comma 1, del medesimo testo unico”. Niente imposta dunque per le persone fisiche che svolgono una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.
I destinatari della nuova misura, a giugno 2022, dovranno semplicemente chiudere i conti con il saldo dell’anno precedente senza versare l’acconto per il periodo successivo.
Secondo le stime di previsione i contribuenti esonerati dal pagamento dell’Irap nel 2022 saranno 835mila su una platea di 2,03 milioni di soggetti, pari al 41,2% del totale. Considerando che la misura sarà adottata già in sede di acconto, secondo le previsioni della relazione tecnica all’emendamento del Governo, l’abolizione Irap avrà i seguenti effetti in termini di minor gettito in miliardi:
– 2022: -1.076;
– 2023: -1.266,0;
– 2024: -1.266,0;
– 2025: -1.266,0
A ristoro delle minori entrate affluenti nelle casse delle Regioni e delle Province autonome per effetto dell’esenzione dal tributo, il successivo comma 9 della legge di bilancio 2022, a decorrere dall’esercizio 2022, istituisce nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze un apposito Fondo con dotazione annua di oltre 182 milioni di euro.
Va ricordato che la norma istitutiva dell’Irap (Dlgs n. 446/1987) ha creato da subito dei dubbi sull’individuazione del presupposto impositivo, fondato sull’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata. Già negli anni scorsi inoltre si era verificata una costante diminuzione di gettito Irap anche a seguito delle diverse pronunce della giurisprudenza e degli interventi normativi. Le aziende, in particolare quelle individuali e i professionisti, avevano nel tempo evitato di pagare il tributo dopo che era stato ribadito che non era dovuto per le attività esercitate senza autonoma organizzazione.
Di fatto si è sempre auspicata una modifica normativa che permettesse una chiara individuazione dei soggetti passivi. Ora, grazie al comma 8 della legge di bilancio 2022, è stato chiarito il dubbio nei confronti di una platea parziale dei soggetti tenuti al versamento dell’imposta, cioè le persone fisiche.
Le società di qualunque tipo o le associazioni professionali, invece, continueranno ad essere soggette al tributo in quanto la disposizione della legge di bilancio limita la spettanza dell’agevolazione alle sole persone fisiche (lavoratori autonomi, imprese individuali). Per queste ultime l’abolizione dell’imposta prescinde dall’esistenza di una “autonoma organizzazione”, valutazione che in particolare per il comparto professionale ha dato origine a numerosi contenziosi con l’amministrazione finanziaria.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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