Al fine di tener conto delle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2022, nel corso della giornata di venerdì 4 febbraio sarà aggiornato il canale telematico per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
La Legge n. 234/2021 infatti ha previsto che, per gli interventi in edilizia libera e sotto i 10mila euro, non sono necessari asseverazione della congruità delle spese e visto di conformità in caso di opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura. Questa deroga si applicherà a tutte le opzioni comunicate nel 2022.
Pertanto, terminati gli adeguamenti delle procedure da parte del partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno comunicare le opzioni esercitate per i suddetti interventi, senza necessità del visto di conformità.
Lo si apprende dal comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 28 gennaio 2022.
Nella stessa nota si ricorda, invece, che resta l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus al 110%, non rientrando questi interventi tra le novità normative.
Inoltre, sempre dalla stessa giornata del 4 febbraio sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2022. Solo in un secondo momento, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
Anche questo aggiornamento del canale sarà prontamente annunciato dall’Agenzia stessa.
Con alcune Faq, pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sempre nella giornata del 28 gennaio 2022, si dà esito ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità introdotte dalla Legge n. 234 del 30 dicembre 2021.
La prima risposta pubblicata dall’Amministrazione finanziaria riguarda gli interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore ai 10 mila euro, per i quali i contribuenti intendono scegliere la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Il nodo riguardava, in particolare, gli interventi effettuati nel 2021 ma per i quali l’opzione viene comunicata dopo.
Si è chiesto all’Agenzia se in queste situazioni fosse obbligatorio, in caso di cessione, apporre il visto ed effettuare le asseverazioni, affrontando i relativi costi.
La risposta delle Entrate appare nettamente a favore dei contribuenti in un’ottica di semplificazione degli adempimenti.
È, infatti, precisato che visto che tale disposizione normativa entra in vigore il 1° gennaio 2022, si ritiene – spiega la Faq – che la stessa trovi applicazione con riferimento alle comunicazioni di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito trasmesse all’Agenzia delle Entrate a decorrere da tale data. Ne deriva che per la spesa sostenuta, anche mediante lo sconto in fattura, il 1° dicembre 2021 per i sopra citati interventi agevolabili in edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10.000 euro (come detto, fatta eccezione per gli interventi ammessi al Bonus facciate), non ricorre l’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese se la comunicazione di cessione è trasmessa all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Relativamente al Superbonus al 110% viene chiesto conferma che per il calcolo del 30% dei lavori complessivi (soglia che permette alla persona fisica di sostenere spese detraibili al 110% nelle unità unifamiliari), tale percentuale vada “commisurata all’intervento complessivamente considerato”.
L’Agenzia ricorda quanto sostenuto nella risposta ad interpello n. 791 del 2021 secondo cui, stante la formulazione della norma, la predetta percentuale andava commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori ammessi al Superbonus. Tale criterio si ritiene valido anche con riferimento alle nuove disposizioni contenute nel citato comma 8-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come sostituito dalla legge di bilancio 2021.
In altra risposta è precisato che l’obbligo del visto di conformità per fruire della detrazione d’imposta relativa alle spese per interventi rientranti nel Superbonus è escluso nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (modello 730). Pertanto, nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità.
Infine, si ritiene che siano detraibili le spese sostenute per l’apposizione del visto di conformità anche nel caso in cui il contribuente fruisca del Superbonus al 110% direttamente nella propria dichiarazione dei redditi. Pertanto, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo al Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime spese sono detraibili.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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