Un contribuente che ha eseguito su un fabbricato residenziale unifamiliare di categoria F/2 (collabente) lavori di efficientamento energetico che rientrano nelle agevolazioni del Superbonus, potrà optare per la cessione del credito se parte delle spese sono riferibili al 2021, il saldo finale avverrà nel 2022 e il primo Sal sarà effettuato nel 2022, e si riferirà sia alle spese sostenute nel 2021 che nel 2022. Quello che conta ai fini normativi è il raggiungimento del 30% dell’esecuzione dei lavori al primo Sal. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 56 del 31 gennaio 2022.
L’Agenzia ricorda che in base all’articolo 121, comma 1-bis del decreto “Rilancio”, nel caso in cui per gli interventi ammessi al Superbonus sia prevista l’emissione di Sal è possibile fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito se il documento attesta l’avvenuta esecuzione del 30% dei lavori, a nulla rilevando che la percentuale si riferisce a periodi d’imposta differenti.
Quindi, se il primo Sal sarà emesso nell’anno 2022, l’istante potrà esercitare l’opzione per la cessione del credito corrispondente al Superbonus solo se tale Sal si riferisca ad almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Considerato, inoltre, che il Sal emesso rendiconterà il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci, l’opzione potrà essere esercitata solo per l’importo corrispondente alla detrazione spettante riferibile agli importi pagati nel 2022, in base al criterio di cassa.
Per gli acconti corrisposti nell’anno 2021, invece, l’istante potrà fruire del Superbonus nella dichiarazione relativa a tale periodo d’imposta ed eventualmente optare per la cessione del credito corrispondente alle successive rate di detrazione non fruite.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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