Con la consulenza giuridica n. 1 del 25 gennaio 2022, l’Agenzia delle Entrate si esprime sulla rilevanza delle ipotesi di controllo congiunto agli effetti dell’applicazione della disciplina antielusiva specifica ACE, confermando la sua posizione in materia di controllo societario ai fini fiscali.
Il DM 3 agosto 2017, anche noto come Nuovo Decreto ACE, all’articolo 10 contiene una disciplina antielusiva specifica con il fine di prevenire duplicazioni dei benefici derivanti dall’agevolazione ACE nell’ambito dei gruppi societari.
Pertanto, è contemplato che le sterilizzazioni previste dal suddetto articolo 10, volte a contrastare l’artificiosa moltiplicazione del beneficio ACE in capo alle società del medesimo gruppo, non si applicano nei confronti delle joint venture paritetiche.
Infatti, la norma prevede l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo.
In particolare, la finalità è di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo.
Per la corretta applicazione della disciplina, dunque, rileva la nozione di gruppo societario. Il perimetro applicativo del citato articolo 10 è, infatti, circoscritto alle società che sono legate tra di loro da un rapporto di controllo nonché a quelle che sono comunque controllate dal medesimo soggetto, anche non societario.
A tal fine, si considerano “società del gruppo” le società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.
Nella consulenza giuridica in oggetto si chiede di conoscere se le previsioni del citato articolo 10 del DM 3 agosto 2017 possano o meno trovare applicazione anche quando una società sia controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la sua risposta, ricorda che in tema di controllo congiunto, con due specifici documenti di prassi (risoluzioni nn. 376/2007 e 326/2008), aveva individuato la non rilevanza dello stesso laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Pertanto, l’Agenzia risponde negativamente alla consulenza giuridica, sottolineando che la norma antielusiva prevista per l’ACE non trova in questi casi applicazione, salvo nel caso in cui, in capo ad uno solo dei due partecipanti, sussista un ulteriore requisito di controllo di fatto o contrattuale.
Si legge nel documento di prassi che: “nel caso di soggetti costituiti in forma di joint venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi le operazioni elencate nell’articolo 10 del nuovo decreto Ace effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle menzionate disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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