La sospensione dei termini relativi alle agevolazioni “prima casa” è terminata il 31 dicembre 2021. La sospensione era stata disposta dal legislatore per tener conto delle difficoltà legate al dilagare della pandemia da Covid-19, per evitare la perdita dei benefici connessi all’agevolazione a causa del mancato rispetto degli adempimenti previsti.
Ma, andiamo con ordine e vediamo cosa accade per chi acquista ora un immobile con agevolazione prima casa.
La prima sospensione dei termini per gli adempimenti connessi all’agevolazione in parola è stata disposta dall’articolo 24 del Decreto legge n. 23/2020, anche conosciuto come Decreto Liquidità.
Nello specifico, l’articolo 24 del decreto Liquidità stabiliva che “I termini previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020”.
Il tutto per tener conto delle difficoltà che i contribuenti avrebbero potuto incontrare nell’adempiere gli impegni presi ai fini agevolativi, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.
L’articolo 24 del Decreto Liquidità è stato, poi, modificato dal successivo articolo 3 del DL n. 183/2020, convertito con la Legge n. 21/2021, cosiddetto Decreto Milleproroghe, che ha previsto la sospensione per altri dodici mesi fissando il nuovo termine al 31 dicembre 2021.
Pertanto, la sospensione disposta dal Dl n. 23/2020 è stata spostata dal 31/12/2020 al 31/12/2021.
Di fatto, quindi, i termini in questione sono stati “bloccati” per il periodo che va dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 ed hanno, quindi, ricominciato a decorrere il 1° gennaio 2022.
Gli adempimenti che sono stati sospesi per il periodo sopra indicato hanno riguardato sia i termini di fruizione delle agevolazioni prima casa, sia i termini di fruizione del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione.
In particolare, nel periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 31/12/2021 sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’art. 1 della Tariffa parte I, allegata al Dpr 131/1986 (Testo unico Imposta di registro), che riguardavano:
– il termine di 18 mesi dall’acquisto entro il quale è necessario stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato;
– il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici prima casa, entro il quale è necessario procedere all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, per non perdere il diritto all’agevolazione;
– il termine di un anno dall’acquisto entro il quale è necessario alienare l’eventuale diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà (o quota anche in regime di comunione legale) su altro immobile su tutto il territorio nazionale, acquisito dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa o con le altre agevolazioni ivi menzionate.
Nello stesso periodo è stato sospeso anche il termine previsto dall’articolo 7 della Legge n. 448/1998, che riconosce un credito d’imposta per chi abbia alienato un immobile acquisito usufruendo delle agevolazioni entro 5 anni dall’acquisto, e provveda entro un anno dalla suddetta alienazione ad un nuovo acquisto agevolabile.
Alcune specificazioni riguardo i suddetti termini di sospensione sono state rese dall’Agenzia delle Entrate con alcuni documenti di prassi, che hanno precisato che non doveva ritenersi prorogato:
1) il termine di 5 anni entro il quale l’alienazione della prima casa determina la decadenza; in tal caso, la sospensione non opererebbe “a favore” del contribuente;
2) il termine di 3 anni per l’ultimazione dell’edificio in caso di acquisto di un immobile in corso di costruzione;
3) il termine di 3 anni per l’accorpamento in caso di acquisto di più immobili da accorpare in uno solo.
La sospensione è terminata il 31 dicembre scorso, così dal 1° gennaio 2022 i termini sospesi hanno ricominciato a decorrere ed è, quindi, di nuovo necessario tornare a rispettare i tempi previsti dalla normativa relativa alle agevolazioni prima casa se si vogliono acquistare degli immobili beneficiando delle suddette agevolazioni.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2022, se si acquista un immobile con le agevolazioni prima casa è necessario:
– trasferire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune in cui si trova l’abitazione acquistata con le agevolazioni;
– se già si possiede un altro immobile, vendere la casa posseduta entro dodici mesi dall’acquisto con le agevolazioni fiscali del nuovo immobile da adibire come abitazione principale.
La sospensione di tali obblighi, infatti, ha avuto validità fino al 31 dicembre 2021, per cui l’obbligo di modificare la residenza e di vendere entro un anno la casa già acquistata con i requisiti “prima casa” torna a decorre dal 1° gennaio 2022.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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