A quale giudice occorre fare riferimento per opporsi alla pretesa tributaria che si sia manifestata con atto esecutivo?
Le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono tornate a precisare i termini della questione relativa al discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria, pronunciandosi nell’ambito di un procedimento in cui era stato sollevato, dal Tar, conflitto negativo di giurisdizione.
Nella vicenda in esame, in particolare, un contribuente si era rivolto al Tribunale per promuovere opposizione avverso una cartella di pagamento notificatagli dall’Agenzia delle entrate-Riscossione in relazione a pretese tributarie a titolo di IVA e IRPEF, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti e la nullità della cartella per mancanza della firma digitale e della certificazione di autenticità e conformità della notifica effettuata a mezzo pec.
Il Tribunale adito aveva declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, innanzi al quale l’opponente aveva tempestivamente riassunto il giudizio. Il Tar, come detto, aveva sollevato conflitto negativo di giurisdizione innanzi alle Sezioni Unite, sospendendo il giudizio in attesa della decisione nonché asserendo la giurisdizione del giudice tributario.
Con ordinanza n. 1394 del 18 gennaio 2022, le SS.UU. della Cassazione hanno risolto il predetto conflitto, richiamando la disciplina di cui al combinato disposto del D. Lgs. n. 546/1992, art. 2 e del DPR n. 602/1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell’art. 57 di quest’ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114/2018, nonché gli ultimi principi enunciati dalla giurisprudenza dalle stesse Sezioni Unite in materia.
Secondo il massimo Collegio di legittimità, dunque, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all’attuazione della pretesa tributaria manifestatasi con un atto esecutivo – nella specie una cartella di pagamento – va fissato nei seguenti termini:
– spetta alla giurisdizione tributaria la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all’atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell’intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell’atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo. Questo, sia nel caso in cui si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, sia se si tratti di fatti inerenti all’esistenza e al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, vale a dire di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l’avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto);
– spetta alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle questioni inerenti alla forma e, quindi, alla legittimità formale dell’atto esecutivo come tale, sia se esso sia conseguito a una valida notifica della cartella o dell’intimazione, non contestate come tali, “sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell’atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell’intimazione, o successivi – nell’ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all’atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell’intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nel caso specificamente esaminato, la doglianza avanzata dal contribuente concerneva, indiscutibilmente, la legittimità e validità della cartella di pagamento, questioni riconducibili all’esistenza stessa della pretesa fiscale, riservata alla cognizione del giudice tributario, come anche la questione relativa alla prescrizione del credito tributario IVA e IRPEF maturate anteriormente all’emissione della cartella.
In definitiva, il conflitto negativo esaminato è stato risolto dichiarando la giurisdizione del giudice tributario.
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