La responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali, anche tributari, è assistita dal beneficio della preventiva escussione.
Inoltre, l’ammissione alla procedura di concordato preventivo non costituisce prova dell’insufficienza del patrimonio sociale, tale da giustificare l’esecuzione nei confronti del socio che ha goduto del beneficio excussionis.
E’ stato confermato, dalla Cassazione, l’annullamento di una cartella di pagamento emessa, a seguito di controllo formale, nei confronti del socio accomandatario di una Sas in liquidazione, in conseguenza dell’omesso versamento di Iva e di ritenute alla fonte dovute dalla società.
Le Commissioni tributarie, sia di primo che di secondo grado, avevano ritenuto che l’atto impositivo andasse annullato in quanto notificato al socio e non già alla società debitrice principale.
Secondo i giudici di merito, infatti, il soggetto legittimato passivamente a ricevere la notifica della cartella era la Sas e non il socio illimitatamente responsabile.
L’Agenzia delle Entrate si era rivolta alla Suprema corte, denunciando violazione e falsa applicazione di legge. Secondo la difesa del Fisco, inoltre, era erroneo ritenere che l’Ufficio finanziario non potesse notificare la cartella di pagamento al socio illimitatamente responsabile e, dunque, coobbligato in solido con la società.
Con sentenza n. 998 del 14 gennaio 2022, la Corte di cassazione ha giudicato infondato il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
Occorreva comunque considerare che le doglianze specificamente avanzate avevano parzialmente colto nel segno per quanto riguarda la parte della decisione in cui era stata esclusa la facoltà del Fisco di notificare la cartella al socio illimitatamente responsabile per i debiti societari.
Sul punto, i giudici di piazza Cavour hanno ricordato il principio consolidato per cui, in tema di riscossione delle imposte nei confronti della società di persone, la responsabilità solidale e illimitata dei soci per i debiti della società è operante anche nei rapporti tributari: il socio, quindi, può essere destinatario della pretesa fiscale anche quando questa si riferisca alla società, rispondendo solidalmente dei debiti tributari di quest’ultima.
Tali principi – ha confermato la Corte – trovano applicazione anche nei casi in cui, come quello esaminato, l’iscrizione a ruolo del tributo sia avvenuta a seguito di controllo formale e, dunque, non sia stata proceduta dalla notifica di un prodromico atto impositivo.
Per la Cassazione, in ogni caso, l’accertamento della facoltà, per l’agente della riscossione, di notificare la cartella al socio illimitatamente responsabile per il debito tributario della società – e ciò, come detto, anche indipendentemente dalla preventiva notifica a quest’ultimo – non conduceva, comunque, all’accoglimento del motivo di impugnazione avanzato dal Fisco.
Questo perché la responsabilità del socio delle società di persone per i debiti sociali – ai sensi dell’art. 2304 c.c. applicabile alle società in accomandita semplice per effetto del rinvio disposto dall’art. 2315 c.c. – è assistita dal beneficio della preventiva escussione.
Nel caso di specie, tale eccezione era stata avanzata dal contribuente quale motivo dell’originario ricorso, di tal ché spettava all’Amministrazione creditrice provare l’insussistenza totale o parziale del patrimonio sociale, a meno che non risultasse aliunde dimostrata in modo certo.
E non emergeva, dagli atti, che l’Ufficio finanziario o l’Agente della riscossione avessero allegato l’insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale.
In tale contesto, il fatto che la società debitrice fosse stata ammessa alla procedura di concordato preventivo non poteva considerarsi, di per sé, decisivo come prova dell’insufficienza del patrimonio sociale e tale, quindi, da giustificare l’esecuzione nei confronti del socio illimitatamente responsabile.
Era infatti necessario, come detto, che fosse offerta la prova dell’impossibile soddisfacimento sul patrimonio sociale mediante la procedura concorsuale attivata.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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