Hanno riflessi sull’Ires, sull’Irap e anche sull’Irpef le misure inedite previste dalla legge di bilancio 2022 in favore del mondo dello sport. Le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni non versano né Ires né Irap sugli utili derivanti da attività commerciali, se destinano il 20% degli stessi allo sviluppo delle infrastrutture riservate ai settori giovanili e alla pratica sportiva dei disabili, e le persone fisiche che sostengono spese per fruire di attività fisica adattata, le possono scalare dall’Irpef. Queste e altre agevolazioni fiscali sono impresse nei commi da 185 a 190 e 737, dell’articolo 1 della legge n. 234/2021.
Legge che, nel contempo, ha anche rifinanziato e prorogato altre disposizioni a sostegno del settore, lanciate negli scorsi anni, come nel caso della conferma dello “Sport bonus”, cioè il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 627, della legge n. 145/2018, concesso però, nel 2022, ai soli titolari di reddito d’impresa (comma 190). La previgente disciplina, infatti, lo riconosceva anche in favore di persone fisiche ed enti non commerciali.
Ma veniamo alle news.
Con il comma 185, il legislatore, “al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i princìpi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86”, ha previsto “in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano” che “gli utili derivanti dall’esercizio di attività commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino almeno il 20 per cento degli stessi allo sviluppo, diretto o per il tramite dei soggetti componenti delle medesime federazioni, delle infrastrutture sportive, dei settori giovanili e della pratica sportiva dei soggetti con disabilità”.
L’obiettivo è lampante, cioè potenziare e riqualificare le infrastrutture, per garantire un incremento dell’offerta e consolidare la funzione educativa dello sport, favorendo l’accesso all’attività fisica già nei primi anni di età e ai disabili, così sostenendo la sua funzione solidaristica.
Tanto stabilito, le federazioni destinatarie dell’agevolazione, per fruirne devono “evidenziare” la finalità dei costi sostenuti. A spiegare come interviene il comma 186, il quale prescrive che le spese effettivamente dirette allo sviluppo delle infrastrutture sportive a disposizione dei giovani e dei disabili devono essere rendicontate dalle federazioni e certificate dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle società di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci,
entro il terzo anno successivo a quello di sostenimento.
La nuova misura agevolativa è comunque condizionata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato (comma 187). Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 107, paragrafo 1, Tfue), infatti, prevede un divieto generale di concedere aiuti di Stato, per evitare che, riconoscendo vantaggi selettivi ad alcune imprese, venga falsata la concorrenza nel mercato interno. Gli Stati membri sono, pertanto, tenuti a comunicare alla Commissione gli eventuali aiuti che intendono concedere, a meno che gli stessi siano coperti da un’esenzione generale per categoria o siano di minore importanza, con un impatto appena percettibile sul mercato (principio “de minimis”).
Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti dedicati, il comma 188 integra la dotazione finanziaria prevista dalla legge n. 394/1977 di 2 milioni di euro per il 2022 e di 3 milioni di euro per il 2023.
Tali risorse serviranno a realizzare i programmi di sviluppo degli impianti sportivi degli atenei, messi a punto dai comitati istituiti, al tempo, dalla stessa legge. Questa, all’articolo 3, stabilisce che il fondo stanziato in origine, “per gli anni finanziari successivi al 1977”, può essere aumentato attraverso un’apposita disposizione inserita nella legge di bilancio. L’ultima lo ha fatto.
Per gli sgravi contributivi nel settore dello sport dilettantistico, il comma 189 stanzia ulteriori 50 milioni di euro per il 2023. A tal proposito, ricordiamo, che il Bilancio 2021 ha introdotto, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle Finanze, un fondo, avente una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai fini del riconoscimento di un esonero, anche parziale, della contribuzione previdenziale relativa ai rapporti di lavoro sportivo, instaurati da parte delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
associazioni e società sportive dilettantistiche con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Il beneficio è destinato a enti, associazioni e società che versano i contributi per i propri dipendenti.
Quindi nel comma 189 della legge n. 234/2021 è scritto “All’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023»”.
In tema di proroghe, la più rilevante è l’estensione, operata dal comma 190, a tutto il 2022 della disciplina del credito d’imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e di nuove strutture sportive pubbliche (“Sport bonus” – articolo 1, commi da 621 a 627, legge n. 145/2018, il Bilancio 2019), esclusivamente a favore dei titolari di reddito d’impresa, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro.
Il credito di imposta è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2020, è fruibile in compensazione in tre quote annuali di pari importo e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per legge riguardo alle stesse liberalità. Il tax credit spetta per le elargizioni effettuate sia nei confronti dei proprietari degli impianti sia verso i soggetti che detengono gli impianti in concessione o in
altro tipo di affidamento.
Il comma in esame, nell’estendere la durata temporale del beneficio, infine, precisa che, ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Dpcm del 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019, che, tra l’altro ha previsto anche le cause di revoca e le procedure di recupero del credito illegittimamente fruito.
L’ultima legge di bilancio, infine, al comma 737, ha introdotto un nuovo credito d’imposta, questa volta ai fini Irpef, in relazione alle spese sostenute per la fruizione di attività fisica adattata per le persone con malattie croniche e disabilità. Un decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, dovrà definire le modalità di accesso al beneficio, tenendo conto anche del limite massimo di spesa, fissato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2022.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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