Definitivamente accolte, dalla Cassazione, le ragioni di un professionista, oppostosi al silenzio-rifiuto serbato dall’Agenzia delle Entrate sull’istanza di rimborso dell’Irap versata per alcuni anni d’imposta.
La CTR aveva escluso il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto dell’imposta, sul rilievo che il contribuente, un medico, utilizzava dei servizi in outsourcing di una società di service esterno per quanto riguarda la disponibilità dei locali dell’ufficio e all’assistenza di una collaboratrice part-time con mansioni di segreteria per l’esercizio della professione medica.
Con ordinanza n. 896 del 13 gennaio 2022, la Suprema corte ha confermato la predetta statuizione, dopo aver ricordato che il presupposto dell’autonoma organizzazione sussiste quando il professionista sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e, dunque, non risulti inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse, ovvero impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione o, comunque, si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
In tale contesto, l’onere della prova dell’insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto dell’imposizione, grava sul contribuente che agisce per il rimborso di quanto già pagato.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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