Lunga vita al credito per gli investimenti in ricerca e sviluppo, confermato per altri nove anni. Prolungati per ulteriori tre esercizi anche i bonus per le attività di innovazione tecnologica, comprese quelle finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0, nonché per le attività di design e ideazione estetica. Per il 2022, il bonus spetta nella stessa misura stabilita dalla normativa previgente; negli anni successivi, invece, la percentuale andrà a calare.
Le novità arrivano dal comma 45 dell’articolo 1, legge 234/2021, che interviene sulla disciplina agevolativa dettata – in sostituzione della disciplina preesistente (articolo 3, Dl 145/2015), la cui operatività è stata fatta cessare nel 2019, in anticipo di un anno rispetto alla programmata scadenza del 2020 – dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 206, legge 160/2019 – vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 14. La nuova versione del bonus R&S”; disposizioni attuative con Dm 26/5/2020 – vedi “Nuovo bonus ricerca e sviluppo: ufficiali le prime regole operative”), come modificata dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 1064, lettere da a) ad h), legge 178/2010 – vedi “Legge di bilancio 2021 e Fisco – 10. Potenziato il credito d’imposta R&S”). Il cambiamento intervenne nell’ambito della revisione complessiva delle misure fiscali di sostegno del “Piano industria 4.0”, comprendente anche l’introduzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali in luogo dell’iper e del super ammortamento (vedi “Legge di bilancio per il 2020 – 7: nuovo bonus per i beni strumentali”).
Possono fruire del bonus R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d’impresa, che effettuano investimenti in una delle attività ammesse all’agevolazione. Sempre che rispettino le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e provvedano correttamente agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale, nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001).
Per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico), il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2031:
– nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, spetta in misura pari al 20% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 4 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi;
– per i successivi periodi d’imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2031, spetta in misura pari al 10% e nel limite massimo, maggiorato, di 5 milioni di euro all’anno.
Vi rientrano le attività, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, ossia beni materiali/immateriali o servizi/processi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche, delle prestazioni, dell’ecocompatibilità, dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Per questa tipologia d’investimento, il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025:
– fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi;
– per i due successivi periodi d’imposta (2014 e 2025), spetta in misura pari al 5%, sempre nel limite annuale di 2 milioni di euro.
Vi rientrano le attività svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile, dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
Il credito d’imposta, in questo caso, è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025:
fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, spetta in misura pari al 10% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi;
– per i due successivi periodi d’imposta (2014 e 2025), spetta in misura pari al 5% ed entro lo stesso limite annuale di 2 milioni di euro.
Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 e spetta:
– nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022, in misura pari al 15% della relativa base di calcolo, al netto di sovvenzioni o contributi ricevuti a qualsiasi titolo per le stesse spese, nel limite massimo di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata diversa dai dodici mesi;
– nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, in misura pari al 10%, nel limite massimo, maggiorato, di 4 milioni di euro
– per i due successivi periodi d’imposta (2014 e 2025), in misura pari al 5%, sempre nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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