Il fabbricato appartenente ad un singolo proprietario, comporto da un corpo centrale e varie pertinenze, e definibile a prevalente destinazione non residenziale non può accedere al Superbonus 110% per gli interventi su di esso da eseguire di efficientamento energetico e isolamento termico, delle sole unità residenziali (intervento trainante). E’ la precisazione presente nella risposta n. 5 del 7 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate
Dopo aver richiamato la normativa vigente e fatto presente i chiarimenti di prassi forniti nel corso del tempo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che dal 1° gennaio 2021, l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio ma composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche.
Dunque, nell’immobile di un unico proprietario, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è costituito, comprese le pertinenze.
A questo punto viene fornita la precisazione circa la verifica del requisito della prevalenza della natura residenziale dell’edificio: infatti, l’edificio oggetto degli interventi deve essere residenziale nella sua interezza. Pertanto, per fruire del Superbonus la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio deve essere superiore al 50 per cento.
Però nella verifica della natura residenziale non vanno conteggiate le pertinenze: quindi, rimangono esclusi i box, le cantine, i magazzini che siano pertinenziali all’abitazione.
Se, effettuato il conteggio, non sussiste la condizione della prevalenza della residenzialità, non è possibile avvalersi della misura del Superbonus.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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