Con la prima circolare del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per accedere al tax credit pubblicità, che è stato introdotto dal decreto Sostegni bis in considerazione degli effetti connessi all’emergenza sanitaria da COVID-19, per assicurare la ripresa del mercato della pubblicità effettuata sulle aree pubbliche o aperte al pubblico. A disposizione ci sono 20 milioni di euro.
Già con il precedente provvedimento direttoriale del 29 ottobre 2021, prot. n. 295258 sono state stabilite le modalità attuative per fruire del credito d’imposta e per assicurare il rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro previsto dal decreto ed è stato, inoltre, approvato il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all’Agenzia per beneficiare del credito d’imposta. Ora, con la nuova circolare vengono offerti chiarimenti sulle modalità di fruizione del citato tax credit manifesti pubblicitari.
L’articolo 67-bis del Dl n. 73/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 106/2021, ha previsto a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati (o in concessione), che abbiano versato il canone dovuto per il 2021 per l’affissione di manifesti commerciali, un credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari.
La Legge di bilancio 2020 ha, infatti, introdotto dal 1° gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap), un “canone unico patrimoniale” che va versato per:
– l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
– la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
Tale canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
Il canone può avere una tariffa annua o giornaliera e deve essere versato in un’unica soluzione direttamente agli enti locali contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, ma può anche essere frazionato in rate trimestrali.
Il credito d’imposta per il pagamento del canone unico patrimoniale è previsto in favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale, anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini. Non si applica, invece, alle insegne di esercizio.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno versato, anche tardivamente con interessi e sanzioni, il canone per il 2021 entro la data di presentazione della comunicazione.
Va preso in considerazione solo l’importo effettivamente versato a titolo di canone e non quello astrattamente dovuto dal contribuente.
Specifica l’Agenzia che il credito d’imposta “sarà riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di 6 mesi”.
Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a 6 mesi, il canone andrà ricalcolato parametrando l’importo versato ai 6 mesi.
L’ammontare massimo del bonus sarà pari all’importo del canone 2021 moltiplicato per la percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di marzo 2022: se l’ammontare totale delle comunicazioni non supererà il limite di spesa dei 20 milioni di euro, questa percentuale sarà pari al 100 per cento.
Ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta, la circolare n. 1/2022 ricorda che i soggetti aventi i requisiti previsti per accedere al credito d’imposta dovranno comunicare dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, direttamente o tramite un incaricato abilitato, l’importo versato a titolo di canone patrimoniale per l’anno 2021, esclusivamente con modalità telematiche, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Il credito d’imposta si potrà utilizzare esclusivamente in compensazione, dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento agenziale che renderà nota la misura percentuale del tax credit e non potrà essere chiesto a rimborso.
Ai fini dell’utilizzo in compensazione:
– il modello F24 si dovrà presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
– nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare massimo consentito, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
Per l’utilizzo in compensazione, l’Agenzia dovrà comunicare con successiva risoluzione i relativi codici tributo.
Dato che tale credito d’imposta rientra tra gli aiuti «erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» esso:
1) non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’Irap;
2) non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo Tuir;
3) non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del Tuir.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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