Con l’ordinanza n. 36577 del 25 novembre 2021 la Corte di cassazione ha sancito che la riduzione delle sanzioni, specificamente prevista in caso di ritardo “lieve”, riguarda solo l’ipotesi di inosservanza (lieve), rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, disciplinata dalle singole leggi d’imposta. Detta riduzione, pertanto, non è applicabile al caso di ritardato pagamento delle somme indicate nell’avviso bonario emesso dopo il controllo automatizzato perché, in tale ipotesi, opera esclusivamente il beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La vicenda ruota attorno a una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo 2008, oltre alla sanzione nella misura del 30% per ritardato/omesso versamento, prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento perché, avendo effettuato il versamento delle somme indicate nell’avviso bonario tre giorni dopo la scadenza del termine ivi indicato, riteneva applicabile la riduzione per “ritardo lieve” prevista dalla seconda parte del comma 1 del richiamato articolo 13. La disposizione, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che la sanzione in misura piena “è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”. Nel caso concreto, avendo pagato le somme indicate nell’avviso bonario con un ritardo di tre giorni dal termine indicato nella comunicazione, il contribuente riteneva applicabile una sanzione pari al 6%, determinata nella misura del 2% per ognuno dei tre giorni di ritardo, in forza del disposto dell’articolo 13.
Il ricorso è stato respinto dalla Ctp, ma la Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha dato ragione al contribuente, ritenendo legittima l’applicazione della riduzione, perché la fattispecie rientrava in quella di ritardo lieve.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 462/1997 e 13 del Dlgs n. 471/1997. A parere dell’ufficio finanziario al caso di specie non può essere concessa la riduzione invocata dal contribuente, perché tale norma si riferisce al ritardo lieve rispetto al termine ordinario per il versamento dell’imposta. Trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008, il termine ordinario per il versamento dell’imposta, a cui deve ritersi applicabile la riduzione delle sanzioni, era scaduto fin dal 2009.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha rigettato l’originario ricorso della società
L’estinzione dell’obbligazione da controllo automatizzato
Il controllo previsto dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 (in materia di imposte dirette) e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972 (in materia di Iva) è rivolto alla totalità dei contribuenti e avviene tramite le specifiche procedure automatizzate previste dalla legge.
Se dal controllo emergono errori, ad esempio, di calcolo nella determinazione dell’imposta o nei versamenti, l’Agenzia delle entrate emette apposite comunicazioni di irregolarità, gli avvisi bonari.
L’obbligo dell’invio delle comunicazioni di irregolarità trova giustificazione nell’articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000, secondo cui, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Gli atti impositivi o sanzionatori emessi in violazione di tale disposizione sono nulli.
Ciò premesso, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità il contribuente ha le seguenti opzioni:
– può fornire chiarimenti o produrre documentazione a giustificazione del proprio operato entro trenta giorni al ricevimento dell’avviso. Se detti chiarimenti appaiono fondati, l’ufficio finanziario procede a riliquidare l’imposta dovuta e inoltra una nuova comunicazione al contribuente. Se, al contrario, le osservazioni non sono accolte, si procede all’iscrizione a ruolo una volta decorsi i trenta giorni senza il pagamento integrale;
– può procedere al pagamento integrale entro trenta giorni dalla comunicazione, beneficiando di un abbattimento delle sanzioni a un terzo (a due terzi in caso di controllo formale ex articolo 36-ter). Il pagamento può anche essere rateizzato, ai sensi dell’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997, in otto rate trimestrali di pari importo o in un numero massimo di venti rate trimestrali nel caso di somme dovute superiori a 50mila euro.
Con l’ordinanza n. 36577 del 25 novembre 2021 la Corte di cassazione ha sancito che la riduzione delle sanzioni, specificamente prevista in caso di ritardo “lieve”, riguarda solo l’ipotesi di inosservanza (lieve), rispetto all’originaria scadenza per il pagamento, disciplinata dalle singole leggi d’imposta. Detta riduzione, pertanto, non è applicabile al caso di ritardato pagamento delle somme indicate nell’avviso bonario emesso dopo il controllo automatizzato perché, in tale ipotesi, opera esclusivamente il beneficio della riduzione delle sanzioni a un terzo, a condizione che il pagamento sia eseguito entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
La vicenda ruota attorno a una cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo delle imposte dovute, derivanti dal controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo 2008, oltre alla sanzione nella misura del 30% per ritardato/omesso versamento, prevista dall’articolo 13 del Dlgs n. 471/1997.
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento perché, avendo effettuato il versamento delle somme indicate nell’avviso bonario tre giorni dopo la scadenza del termine ivi indicato, riteneva applicabile la riduzione per “ritardo lieve” prevista dalla seconda parte del comma 1 del richiamato articolo 13. La disposizione, nella versione vigente ratione temporis, prevedeva che la sanzione in misura piena “è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”. Nel caso concreto, avendo pagato le somme indicate nell’avviso bonario con un ritardo di tre giorni dal termine indicato nella comunicazione, il contribuente riteneva applicabile una sanzione pari al 6%, determinata nella misura del 2% per ognuno dei tre giorni di ritardo, in forza del disposto dell’articolo 13.
Il ricorso è stato respinto dalla Ctp, ma la Ctr, in riforma della sentenza di primo grado, ha dato ragione al contribuente, ritenendo legittima l’applicazione della riduzione, perché la fattispecie rientrava in quella di ritardo lieve.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli articoli 2 e 3 del Dlgs n. 462/1997 e 13 del Dlgs n. 471/1997. A parere dell’ufficio finanziario al caso di specie non può essere concessa la riduzione invocata dal contribuente, perché tale norma si riferisce al ritardo lieve rispetto al termine ordinario per il versamento dell’imposta. Trattandosi di controllo automatizzato della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2008, il termine ordinario per il versamento dell’imposta, a cui deve ritersi applicabile la riduzione delle sanzioni, era scaduto fin dal 2009.
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate, ha cassato la sentenza impugnata e decidendo nel merito ha rigettato l’originario ricorso della società
Il controllo previsto dall’articolo 36-bis del Dpr n. 600/1973 (in materia di imposte dirette) e dall’articolo 54-bis del Dpr n. 633/1972 (in materia di Iva) è rivolto alla totalità dei contribuenti e avviene tramite le specifiche procedure automatizzate previste dalla legge.
Se dal controllo emergono errori, ad esempio, di calcolo nella determinazione dell’imposta o nei versamenti, l’Agenzia delle entrate emette apposite comunicazioni di irregolarità, gli avvisi bonari.
L’obbligo dell’invio delle comunicazioni di irregolarità trova giustificazione nell’articolo 6, comma 5, della legge n. 212/2000, secondo cui, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e, comunque, non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Gli atti impositivi o sanzionatori emessi in violazione di tale disposizione sono nulli.
Ciò premesso, una volta ricevuta la comunicazione di irregolarità il contribuente ha le seguenti opzioni:
può fornire chiarimenti o produrre documentazione a giustificazione del proprio operato entro trenta giorni al ricevimento dell’avviso. Se detti chiarimenti appaiono fondati, l’ufficio finanziario procede a riliquidare l’imposta dovuta e inoltra una nuova comunicazione al contribuente. Se, al contrario, le osservazioni non sono accolte, si procede all’iscrizione a ruolo una volta decorsi i trenta giorni senza il pagamento integrale
può procedere al pagamento integrale entro trenta giorni dalla comunicazione, beneficiando di un abbattimento delle sanzioni a un terzo (a due terzi in caso di controllo formale ex articolo 36-ter). Il pagamento può anche essere rateizzato, ai sensi dell’articolo 3-bis del Dlgs n. 462/1997, in otto rate trimestrali di pari importo o in un numero massimo di venti rate trimestrali nel caso di somme dovute superiori a 50mila euro.
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