La manovra finanziaria per il 2022 ha destinato 7 miliardi di euro alla revisione della tassazione a carico delle persone fisiche, operando una serie di interventi tesi a ridurre le aliquote medie effettive e a migliorare l’andamento delle aliquote marginali effettive, così come richiesto dall’articolo 2 del disegno di legge contenente la delega al Governo per la riforma fiscale.
A dettare le nuove regole per la determinazione dell’Irpef dovuta, l’articolo 1, commi da 2 a 4, della legge 234/2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 di venerdì 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 49.
Fondamentalmente tre le strade percorse dal legislatore per centrare l’obiettivo prefissato:
– riduzione, da cinque a quattro, del numero di scaglioni di reddito, con soppressione di quello che era il quarto (comprensivo dei redditi da oltre 55mila euro e fino a 75mila) ed eliminazione della corrispondente aliquota del 41%. Inoltre, il terzo scaglione è stato “ristretto”, contemplando, ora, i redditi da oltre 28mila euro e fino a 50mila (non più fino a 55mila). Al di là tale importo, sono collocati i redditi maggiormente tassati, soggetti all’aliquota del 43%;
– alleggerimento delle aliquote di tassazione riguardanti il secondo e terzo scaglione, che scendono, rispettivamente, dal 27 al 25% e dal 38 al 35%;
– rimodulazione delle detrazioni d’imposta spettanti in base alla tipologia di reddito posseduto, decrescenti al crescere del reddito complessivo, con assorbimento, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e alcuni assimilati, dell’ulteriore specifica detrazione di 960 euro annui per i redditi fino a 40mila euro e del trattamento integrativo (“bonus 100 euro”), che resta esclusivamente per i contribuenti con reddito complessivo non eccedente i 15mila euro ovvero, a certe condizioni, anche fino a 28mila euro.
Le soluzioni adottate hanno trovato collocazione normativa nel Dpr 917/1986 (Tuir), agli articoli 11 (determinazione dell’imposta) e 13 (altre detrazioni), e nel Dl 3/2020 (misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente), articoli 1 (trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati) e 2 (ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati).
La riscrittura degli scaglioni e delle aliquote è avvenuta attraverso l’integrale sostituzione del comma 1 dell’articolo 11 del Tuir. Ora, tale disposizione prevede che l’imposta lorda si determina applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 dello stesso Testo unico, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 15mila euro, 23%; oltre 15mila euro e fino a 28mila, 25%; oltre 28mila euro e fino a 50mila, 35%; oltre 50mila euro, 43%.
Tutto ciò a partire dal 1° gennaio 2022. Inoltre, per consentire agli enti locali di adeguare le addizionali di loro competenza alla nuova articolazione dell’Irpef, la stessa legge di bilancio ha differito al prossimo 31 marzo (ovvero, per i Comuni, entro la scadenza per l’approvazione del bilancio di previsione, se successiva) i termini per la pubblicazione dell’eventuale maggiorazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale regionale e per la modifica degli scaglioni e delle aliquote dell’addizionale comunale (commi 5-7, articolo 1, legge 2342021).
Come accennato, risulta profondamente modificato il panorama delle detrazioni riconosciute in funzione del tipo di reddito prodotto e dell’entità del reddito complessivo (articolo 13, Tuir). La loro attribuzione, adesso, avviene fino al raggiungimento dei 50mila euro di reddito complessivo (prima il limite era fissato a 55mila euro); ciò, per contenere l’entità dei benefici acquisiti dagli over 50mila a seguito della rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote. Vale la pena ricordare che, nel calcolo per la quantificazione della detrazione spettante, il reddito complessivo va assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (comma 6-bis dell’articolo 13).
Cambiano decisamente, verso l’alto, gli importi spettanti per i redditi da lavoro dipendente e assimilati, in quanto la nuova detrazione assorbe anche quella attribuita dall’articolo 2, abrogato, del Dl 3/2020. Per quanto riguarda invece l’ulteriore trattamento integrativo di 1.200 euro annui previsto dall’articolo 1 dello stesso Dl 3/2020, viene abbassato da 28mila a 15mila euro il reddito complessivo oltrepassato il quale il bonus non spetta più. Tuttavia, se il reddito complessivo è compreso tra 15mila e 28mila euro, il trattamento integrativo è comunque riconosciuto se la somma di alcune detrazioni (per carichi di famiglia, redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, erogazioni liberali, spese sanitarie, rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021) è superiore all’imposta lorda. In tal caso, il bonus spetta per un importo, comunque non superiore a 1.200 euro, pari alla differenza tra la somma di quelle detrazioni e l’imposta lorda. Tale meccanismo consente al contribuente di recuperare, fino a un massimo di 1.200 euro, le detrazioni che altrimenti perderebbe per incapienza dell’imposta.
Per i titolari di redditi di pensione, la no tax area sale da 8mila a 8.500 euro, grazie all’innalzamento della detrazione da 1.880 euro a 1.955.
Aumenta anche, da 1.104 euro a 1.265, la detrazione per altri redditi (ad esempio, di lavoro autonomo o di impresa, anche occasionale), con la conseguenza che, per i contribuenti in questione, la no tax area si amplia fino a un reddito complessivo di 5.500 euro (in precedenza, 4.800 euro).
Da segnalare, infine, l’introduzione di mini detrazioni aggiuntive a favore dei contribuenti posizionati in determinate fasce reddituali, allo scopo di evitare penalizzazioni derivanti dalle modifiche apportate.
La detrazione, da rapportare al periodo di lavoro nell’anno, spetta quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e/o le seguenti tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), Tuir):
– compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca;
– indennità e compensi percepiti da lavoratori dipendenti per incarichi svolti presso terzi, esclusi quelli che devono essere riversati al datore di lavoro o allo Stato;
– borse di studio o assegno, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente con il soggetto erogante;
– somme e valori percepiti in qualità di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie, per la partecipazione a collegi e commissioni, per rapporti di collaborazione continuativa senza vincolo di subordinazione;
– remunerazioni dei sacerdoti, congrue e supplementi di congrua;
– prestazioni pensionistiche complementari;
– compensi percepiti dai soggetti impegnati in lavori socialmente utili.
Per i redditi di pensione la detrazione va rapportata al periodo di pensione nell’anno. Lo stesso importo spetta anche quando alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti da assegni periodici, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, corrisposti dall’ex coniuge in conseguenza di separazione, scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili; in questo caso, però, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno.
Per ciò che riguarda i redditi di lavoro autonomo e altri redditi la detrazione spetta, senza rapporto ad alcun periodo dell’anno, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo (articolo 53), redditi di impresa minore (articolo 66), redditi derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67, comma 1, lettere i) e l) ovvero i restanti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, diversi da quelli per i quali spetta la stessa detrazione riconosciuta per redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i):
– compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale sanitario (intra moenia);
– indennità, gettoni di presenza e altri compensi per l’esercizio di pubbliche funzioni, compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie e agli esperti del tribunale di sorveglianza;
– indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, indennità per cariche elettive e conseguenti assegni vitalizi, assegno del presidente della Repubblica;
– rendite vitalizie e rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale;
– altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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