’Agenzia fa il punto sulla disciplina fiscale dei Pir (Piani di risparmio a lungo termine), alla luce delle modifiche operate dal decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (Dl n. 124/2019), dal decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020), nonché della legge di bilancio 2021 (la n. 178/2020) e dopo aver acquisito i contributi di investitori e operatori finanziari ricevuti a seguito della consultazione pubblica avviata lo scorso gennaio.Il regime dei Pir e quello degli investimenti in start-up e in Pmi innovative non sono alternativi e possono essere applicati insieme. E ancora il documento di prassi chiarisce che le quote di srl possono rientrare tra gli investimenti oggetto di agevolazione nei Piani ordinari solo se offerte al pubblico, mentre non vi sono limitazioni per quelle detenute nei Piani alternativi (cioè quelli costituiti a partire dal 19 maggio 2020). È, inoltre, possibile conferire nei Pir le partecipazioni per le quali il contribuente si è avvalso della facoltà di rideterminare il valore delle stesse (previa redazione della perizia e pagamento dell’imposta sostitutiva), assumendo come valore il costo rideterminato.
Sono solo alcuni delle precisazioni contenute nella circolare dell’Agenzia n. 19/E del 29 dicembre 2021, siglata oggi dal direttore Ruffini, con il quadro definitivo delle misure per operare e gestire i Piani di risparmio a lungo termine.
Le disposizioni sui Pir interessano essenzialmente le persone fisiche residenti in Italia per investimenti detenuti al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa, nonché le Casse di previdenza e i Fondi pensione. Introdotto dalla legge di bilancio 2017, il regime fiscale dei Pir prevede la non imponibilità delle imposte sui redditi dei proventi di natura finanziaria, redditi di capitale e redditi diversi, derivanti dagli investimenti operati tramite i piani individuali di risparmio a lungo termine che rispettino particolari vincoli sulla composizione dei portafogli e sulla durata dell’investimento (con obbligo di mantenimento per almeno 5 anni). La disciplina prevede inoltre la non imponibilità sul trasferimento degli strumenti detenuti nel piano, in caso di successione. Le misure agevolative, come chiarito anche dalla circolare n. 3/2018, intendono favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee, localizzate nel nostro Paese, con un insufficiente approvvigionamento di risorse finanziarie dalla filiera bancaria.
A partire dal 2017, anno di introduzione dello strumento di risparmio agevolato, le misure sono state ritoccate, in primis dalla legge di bilancio 2019 con l’introduzione di alcuni vincoli nella composizione degli investimenti ammissibili nei “piani” che sono stati successivamente soppressi dal Dl n. 124/2019.
Tale decreto ha introdotto anche nuovi “nuovi” criteri per l’ammissibilità degli investimenti qualificati per i Pir costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, nonché regole specifiche per le Casse di previdenza e i Fondi pensione.
Anche il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) è intervenuto sulla disciplina dei piani di risparmio con l’introduzione dei Pir alternativi. Si tratta di misure volte a incentivare l’afflusso di risorse alle imprese, non solo in “capitale di rischio” ma anche in “capitale di debito”, potenziando, inoltre, anche dal punto di vista quantitativo, le capacità dei Pir di convogliare il risparmio privato verso il mondo delle imprese, in particolare, delle imprese diverse da quelle di dimensioni più rilevanti.
Successivamente il decreto “Agosto” (Dl n. 104/2020) ha ampliato il limite di investimento annuale per i Pir alternativi, ai quali gli investitori possono destinare somme per un importo non superiore a 300mila euro, raddoppiando di fatto la soglia esistente, o a 1.500.000 euro se detenuti per 5 anni.
Infine la legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze derivanti dagli investimenti in strumenti finanziari qualificati effettuati entro il 31 dicembre 2021, in Pir Alternativi costituiti dal 1° gennaio 2021, a condizione che gli stessi investimenti siano detenuti per almeno 5 anni.
Il regime prevede la detassazione dei redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria percepiti da persone fisiche, al di fuori di attività di impresa commerciale derivanti da investimenti effettuati nei Pir detenuti per almeno 5 anni e dei redditi derivanti dagli investimenti nei Pir effettuati da Casse di Previdenza e Fondi pensione. La non imponibilità dei suddetti redditi è immediata e si consolida con il compimento del periodo di possesso minimo quinquennale degli investimenti. Il mancato rispetto dei requisiti indicati dalla normativa comporta, per il titolare del piano, la decadenza dai benefici.
Ad oggi è possibile costituire solo queste due forme di Piano di risparmio: Pir 3.0, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, e Pir alternativi, dal 19 maggio 2020.
A seguito delle numerose modifiche intervenute si sono succedute le seguenti tipologie:
– “Pir 1.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, a cui si applicano le regole previste dalla legge di bilancio 2017;
– “Pir 2.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, con le regole previste dalla legge di bilancio 2017 e modificate dalla legge di Bilancio 2019;
– “Pir 3.0”, piani costituiti a partire dal 1° gennaio 2020, i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in strumenti finanziari (articolo 13-bis, comma 2, Dl n. 124/2019), cui si applicano le disposizioni previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge di bilancio 2019, in quanto compatibili;
– “Pir alternativi”, piani costituiti a partire dal 19 maggio 2020, i cui investimenti siano costituiti per almeno il 70% in strumenti finanziari (articolo 13-bis, comma 2, Dl n. 124/2019) ai quali si applica il regime previsto.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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