Se il contribuente ottiene la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, l’Agenzia delle Entrate non può, dopo tale pronuncia, procedere con la formazione del ruolo e con la successiva iscrizione provvisoria.
Laddove, poi, la società contribuente svolga attività di affidamento di commesse pubbliche, in capo alla stessa sussiste un interesse ad agire all’impugnazione della cartella di pagamento che sia stata emessa nonostante la sospensione giudiziale dell’efficacia dell’avviso di accertamento.
La compagine, infatti, ha interesse ad agire sia per non incorrere nella esclusione delle gare pubbliche, sia per ottenere il pagamento di interessi ex art. 30 DPR n. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’art. 20 del medesimo DPR.
Così la Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 40047 del 14 dicembre 2021, nel ribaltare la decisione con cui, in sede di merito, la Commissione tributaria regionale si era pronunciata rispetto a una causa avente ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, ai fini Irpeg ed Irap, in capo ad una società contribuente.
Nella vicenda esaminata, l’Amministrazione, nonostante fosse stata disposta la sospensione dell’avviso di accertamento impugnato, aveva, comunque, dichiarato l’esecutività del ruolo e consegnato lo stesso all’Agente per la riscossione.
La CTR, ciò posto, aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente, ritenendo che la cartella di pagamento di specie non fosse impugnabile in quanto non affetta da vizi propri.
Secondo la Cassazione, per contro, non era affatto condivisibile tale ultima motivazione.
E’ evidente – ha sottolineato la Corte – che se l’avviso di accertamento è stato impugnato e il contribuente ha conseguito la sospensione dell’efficacia esecutiva dello stesso, il ruolo non può divenire esecutivo e non può neppure essere “formato”, mancandone i presupposti minimi.
E parimenti evidente è il pregiudizio per il contribuente che, nonostante abbia conseguito la sospensione dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, abbia visto il compimento, da parte dell’Agenzia delle entrate, di attività successive, del tutto incompatibili con la sospensione giudiziale pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale.
Difatti, dinnanzi a una sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento, non era possibile procedere alla iscrizione a ruolo, neppure a titolo provvisorio.
Sussisteva, ciò considerato, l’interesse della società contribuente ad agire avverso la cartella di pagamento in esame, anche tenendo conto della peculiare attività svolta dalla medesima, visto che partecipava alle gare per l’affidamento di commesse pubbliche.
In definitiva, la Suprema corte ha formulato il principio di diritto secondo cui, nei casi in cui il contribuente ottenga la sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento impugnato, sono inibiti, dopo tale pronuncia, all’Amministrazione finanziaria sia la formazione del ruolo sia la successiva iscrizione provvisoria.
In tali ipotesi – ha concluso poi la Corte di legittimità – “sussiste l’interesse ad agire della società contribuente che svolga attività di affidamento di commesse pubbliche all’impugnazione della cartella di pagamento successivamente emessa, nonostante la sospensione giudiziale dell’efficacia dell’avviso di accertamento sia per non incorrere nella esclusione delle gare pubbliche, sia per il pagamento di interessi ex art. 30 DPR n. 602/1973, di importo maggiore rispetto a quello di cui all’art. 20 del DPR n. 602/1973”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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