Precisazione viene fornita dall’Agenzia delle Entrate in materia di opzione per la trasparenza fiscale in presenza di una società semplice tra i soci della srl che intende avvalersi del detto regime.
Nella risposta n. 822 del 17 dicembre 2021 il Fisco chiarisce che la Srl tra i cui soci c’è una società semplice non può esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale (art. 116, TUIR).
Nel caso sottoposto al vaglio dell’Agenzia, una Srl a ristretta base societaria è formata da quattro soci, tre sono persone fisiche ed un socio è una società semplice composta da sole persone fisiche; si sta valutando la possibilità di esercitare l’opzione per la trasparenza fiscale di cui all’articolo 116 del TUIR, il quale prevede che l’opzione della trasparenza fiscale sia applicabile a una s.r.l. con ristretta base societaria formata esclusivamente da persone fisiche.
Si sottolinea come la normativa del 2020 ha previsto che gli utili corrisposti da Srl a società semplici siano tassati direttamente in capo ai soci di questa, come se la società semplice non esistesse (“i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono
percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale”). In base a ciò, secondo l’istante, sarebbe consentita la scelta della trasparenza fiscale.
La risposta dell’Agenzia è contrapposta alla tesi avanzata dall’istante.
Qui è di interesse l’art. 116 del TUIR in base al quale l’opzione per la trasparenza è possibile dalle Srl con volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l’applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente fino a 10 persone fisiche e a 20 nel caso di cooperative.
La norma è chiara e richiede che la trasparenza possa essere scelta, oltre al rispetto degli altri requisiti, solo da Srl in cui i soci siano persone fisiche.
Quindi, se la Srl è composta anche da socio società semplice, non può esercitare la detta opzione.
Infatti, quando si esercita l’opzione per la trasparenza, l’imputazione dei redditi della società trasparente avviene direttamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili posseduta da ognuno. Pertanto, gli utili maturati in regime di trasparenza non concorrono a formare il reddito dei soci, anche qualora siano distribuiti dopo la vigenza dell’opzione per la trasparenza e anche ove eccedano il reddito imputato per trasparenza.
Se fosse consentito optare per la trasparenza anche alla Srl a cui partecipa la società semplice, gli utili prodotti dalla Srl sarebbero irrilevanti fiscalmente; ciò contrasterebbe con quanto disposto dall’art. 32-quater del DL 124/2019, per il quale gli utili distribuiti alla società semplice si intendono percepiti (e dunque tassati) in capo ai rispettivi soci.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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