Precisazioni delle Sezioni Unite civili di Cassazione in ordine al momento di perfezionamento della notifica degli atti impositivi tributari rispetto al termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento.
Al massimo Collegio di legittimità, in particolare, erano state sottoposte due questioni:
– se fosse applicabile il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti di imposizione tributaria e in relazione agli effetti sostanziali propri di questi;
– se il medesimo principio fosse applicabile anche in caso di notifica non effettuata dall’Ufficiale giudiziario, ma dal messo notificatore speciale.
Rispetto alla prima questione, era stato rilevato un contrasto interpretativo di legittimità:
– da una parte, secondo la giurisprudenza più recente, il principio della scissione soggettiva degli effetti opererebbe anche per le notificazioni degli atti impositivi tributari, con ogni conseguenza in tema di tempestività dell’azione di recupero fiscale;
– dall’altra, per un diverso orientamento, in tema di imposizione tributaria, la notificazione non sarebbe un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa di efficacia, di tal ché la sua inesistenza o invalidità non determinerebbe in via automatica l’insussistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere dell’Amministrazione, su cui grava il relativo obbligo.
Le SSUU – sentenza n. 40543 del 17 dicembre 2021 – hanno considerato che i dubbi sollevati nell’ordinanza interlocutoria potessero essere sciolti in continuità con il primo orientamento, costantemente seguito dalla Sezione ordinaria, vale a dire con l’affermazione dell’applicabilità del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione anche agli atti impositivi.
Secondo gli Ermellini, tale lettura non sarebbe ostacolata dalla particolare struttura e natura degli atti impositivi medesimi.
Per la Corte, l’atto tributario, perfetto e valido sin dal momento della sua emissione, esplica i suoi effetti con la sua notificazione che rimane, però, momento susseguente e autonomo rispetto a quello di giuridica formazione. Difatti, eventuali vizi del processo notificatorio non incidono sull’esistenza e sulla validità dell’atto stesso.
Ciò posto, non vi sarebbe alcuna ragione per discostarsi dal menzionato orientamento, affermativo dell’applicabilità, anche agli atti impositivi tributari, del principio di scissione degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario dell’atto.
Seguendo tale logica – ha poi continuato la Suprema corte – sarebbe ininfluente la natura del soggetto notificatore, terzo o dipendente della parte notificante.
Ciò che rileva, infatti, ai fini dell’impedimento della decadenza, è unicamente che la parte gravata svolga le attività poste a suo carico (vale a dire emissione dell’atto e richiesta per la notificazione) nel termine perentorio di legge e che, al fine di garantire l’effettività dell’esercizio dei suoi diritti, sia messa in grado di svolgerle fino all’ultimo momento.
Da qui, in conclusione, l’enunciazione del seguente principio di diritto: “In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai ?ni della notifica dell’atto e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.