Entro il prossimo 27 dicembre scade il termine per il versamento dell’acconto Iva 2021. Come noto, i soggetti passivi Iva (ditte individuali, società di persone o di capitali, autonomi, ecc.) tenuti ad effettuare le liquidazioni ed i versamenti periodici con cadenza “mensile”, hanno l’obbligo di versare “a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso”, un importo calcolato in percentuale sul “versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell’anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell’anno in corso” (articolo 6, co. 2, L. 405/1990). Stesso obbligo è previsto anche per i contribuenti cd. “trimestrali”; in tal caso, occorre fare riferimento all’ultima liquidazione periodica (contribuenti trimestrali “per natura”), ovvero al saldo della dichiarazione annuale dell’anno precedente (contribuenti trimestrali “per opzione”).
Analogamente allo scorso anno, il soggetto passivo tenuto al versamento dell’acconto Iva può scegliere tra tre diversi metodologie di calcolo: storico, previsionale e analitico.
In base al metodo “storico” l’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento effettuato o che si sarebbe dovuto effettuare: a) per il mese di dicembre 2020 maggiorato dell’eventuale conguaglio che risulta dalla dichiarazione annuale Iva, da parte dei contribuenti mensili; b) per il quarto trimestre 2020, da parte dei contribuenti trimestrali “per natura”; c) con la dichiarazione annuale Iva dell’anno 2020, da parte dei contribuenti trimestrali “per opzione”.
In alternativa al metodo storico, i contribuenti possono determinare l’acconto Iva 2021 sulla base del dato “previsionale”, ossia facendo riferimento alle risultanze previste dell’ultimo mese o trimestre dell’anno in corso (2020) ed applicando l’aliquota dell’88%.
Infine, la terza via per la determinazione dell’acconto è il metodo cd. “analitico” il quale trova la sua base di riferimento nelle operazioni effettuate nell’ultimo mese o trimestre e fino alla data del 20 dicembre. Una volta provveduto al versamento dell’importo calcolato (da non effettuare se inferiore a 103,29 euro), lo stesso verrà “scomputato”: a) dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021; b) dalla liquidazione relativa al quarto trimestre 2021, per i soggetti trimestrali “per natura”; c) dalla dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, per i soggetti trimestrali “per opzione”. Restano, in ogni caso esonerati dal versamento, tra gli altri, i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2021 e quelli che hanno cessato l’attività nel corso del 2021 e non sono tenuti ad effettuare alcuna liquidazione periodica dell’imposta relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre) in quanto in tale periodo non hanno effettuato alcuna operazione.
Si osserva, infine, che in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell’acconto Iva, è applicabile una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13 del DLgs.n.471/1997). Tuttavia, chi non effettua il versamento del dovuto entro il 27 dicembre può sanare l’irregolarità facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, purché non vi sia stata notifica della cartella di pagamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica della dichiarazione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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