L’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società di persona ha effetto anche sull’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci. E ancora, l’integrazione o la modifica dell’originario avviso di accertamento con incremento di quanto dovuto, determinano una nuova pretesa rispetto a quella originaria, che va formalizzata con l’adozione di un nuovo atto impositivo.
Sono i principi enunciati in due recenti pronunce della Cassazione, pubblicate entrambe il 14 dicembre 2021.
Con la prima decisione – ordinanza n. 39817/2021 – la Suprema corte si è pronunciata in tema di imposizione nei confronti delle società di persone e dei soci di esse, in caso di redditi tassati secondo il regime della trasparenza.
In primo luogo, è stato precisato che l’unitarietà dell’accertamento – che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio – comporta che il ricorso tributario proposto da uno dei soci o dalla società riguardi inscindibilmente sia la società che tutti i soci e impone, dunque, che tutti tali soggetti siano parte dello stesso procedimento, non potendo la controversia essere decisa limitatamente ad alcuni solo di essi. Ne discende che il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, trattandosi, ossia, di litisconsorzio necessario.
E’ altresì vero – ha continuato la Corte – che, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone e alle conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per mancata partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, dovendosi disporre la riunione dei procedimenti qualora vi sia connessione oggettiva.
Difatti, le pronunce riguardanti la società e i soci adottate dallo stesso collegio in identica composizione, nella medesima circostanza e nel contesto di una trattazione essenzialmente unitaria, implicano la presunzione che si sia realizzata una vicenda sostanzialmente esonerativa del litisconsorzio formale.
In tali ipotesi, deve darsi luogo alla riunione dei procedimenti, ma non alla declaratoria di nullità delle sentenze, in quanto il contraddittorio è da ritenere sostanzialmente garantito dalla contestuale disamina dei rispettivi ricorsi e della omogeneità delle decisioni.
In ogni caso, secondo gli Ermellini, il fatto costitutivo della pretesa impositiva sarebbe unico e si sostanzierebbe nel rapporto di diretta derivazione della rettifica dei redditi dei soci ai fini Irpef dalla rideterminazione di quelli della società di persone, che ne costituisce il presupposto.
Ne discenderebbe che l’annullamento dell’atto impositivo relativo alla società ha effetto anche sulle parti della sentenza riguardanti l’avviso di accertamento emesso nei confronti dei soci, in quanto da esso dipendenti.
Tutto ciò – ha altresì continuato la Corte – anche nei casi in cui il predetto avviso sia definitivo per essere ormai decorso il relativo termine di decadenza ovvero per non essere stati autonomamente impugnati i capi della pronuncia che lo riguardano oppure, ancora, per essere stato confermato con sentenza passata in giudicato.
Diversamente opinando, l’integrazione del contraddittorio conseguente al litisconsorzio necessario tra le parti si risolverebbe in un’inutile attività processuale.
Nella seconda pronuncia – ordinanza n. 39808/2021 – la Corte di legittimità si è invece occupata delle ipotesi di integrazione o modifica dell’originario avviso di accertamento, disposte in sede di autotutela e che comportino un incremento dell’originaria pretesa.
Secondo la Cassazione, tali integrazioni o modifiche determinerebbero una nuova pretesa rispetto a quella originaria, da formalizzarsi, a garanzia del contribuente, con l’adozione di un nuovo atto impositivo, impugnabile, di regola, in sostituzione di quello precedente.
Il nuovo atto, sostituendosi a quello originario, deve indicare i nuovi elementi di fatto di cui è sopravvenuta la conoscenza e che comportano l’aumento dell’originario avviso.
Diversamente, le ipotesi “in diminuzione” non necessitano di forme o motivazioni particolari quando si risolvono in una mera riduzione della pretesa originaria, non integrante di per sé una nuova pretesa, “salvo che anche in questo caso le modificazioni apportate alla pretesa fiscale introducano elementi innovativi, idonei a modificare il fondamento del rapporto giuridico d’imposta circoscritto con il primo atto sostituito”.
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