L’affitto dell’intera azienda e, quindi, dell’attività e dei beni necessari al suo svolgimento, non comporta la rideterminazione del credito d’imposta previsto per gli investimenti effettuati nelle strutture produttive situate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Con la risposta n. 812 del 15 dicembre 2021 l’Agenzia delle entrate risponde a una società che, a causa delle difficoltà economiche sopraggiunte con la pandemia, intende affittare l’intera azienda, situata in Campania, a un’altra micro impresa, che continuerà a svolgere la stessa attività e nello steso luogo.
L’istante chiede se l’operazione comporti la rinuncia al credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, peraltro, in parte già utilizzato. Al riguardo precisa che ha presentato nel 2019 la comunicazione Cim relativa agli impianti e alle attrezzature acquistate per realizzare l’investimento agevolabile, con data di inizio 2018 e termine entro 31 dicembre 2019.
La società non dovrà rideterminare al bonus. È quanto ritiene l’Agenzia delle entrate.
Il credito d’imposta oggetto dell’interpello è stato introdotto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 98 a 108, legge n. 208/2015) per incentivare gli investimenti nelle strutture produttive con sede nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. È in vigore dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2022. Condizione necessaria per accedere al bonus è l’acquisizione, anche in locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, ossia macchinari, impianti e attrezzature varie, da utilizzare nell’ambito di un progetto d’investimento iniziale e destinati alle aziende situate nelle aree su menzionate. La misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alla dimensione dell’impresa e all’ubicazione territoriale delle strutture produttive.
L’amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’agevolazione con le circolari n. 34/2016 (vedi articolo “Investimenti agevolati al Sud: l’Agenzia illustra la disciplina”) e n. 12/2017 (vedi articolo “Bonus investimenti al Sud: approvato il nuovo modello”).
Il dubbio sulla possibilità di continuare a beneficiare dell’incentivo è originato dalla previsione del comma 105 della disposizione secondo cui se “entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”.
Non è il caso dell’operazione descritta nell’interpello in cui i macchinari non sono dismessi o ceduti singolarmente a terzi, ma seguono le “sorti” dell’azienda, che verrà condotta dall’affittuario nell’ambito dell’esercizio di un’attività imprenditoriale.
I beni rimarranno, inoltre, all’interno del compendio produttivo da cui deriva l’accesso al tax credit e in cui la nuova impresa continuerà a svolgere la stessa attività di ristorazione dell’istante.
Il bonus non è quindi perso, ma l’affittuario, per evitare la rideterminazione del credito, dovrà comunque mettere in funzione all’interno dell’azienda i beni oggetto dell’investimento e non dismetterli entro i termini previsti dal comma 105.
Attenzione, precisa, infine, l’Agenzia, se il trasferimento dei macchinari dovesse invece configurarsi come locazione andrebbe applicato il comma 105 e rideterminato il credito d’imposta escludendo dagli investimenti agevolati il costo di tali beni.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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