Niente Irap allo studio associato se i professionisti dimostrano di esercitare la loro attività professionale in modo autonomo.
E’ quanto si apprende dalla lettura dell’ordinanza di Cassazione n. 39578 del 13 dicembre 2021, pronunciata in accoglimento delle ragioni sollevate da uno studio legale associato, in persona degli associati, contro il silenzio- rifiuto serbato dall’Amministrazione finanziaria sull’istanza di rimborso dell’Irap versata in relazione ad alcuni anni d’imposta.
La Commissione tributaria regionale, in particolare, aveva confermato la decisione con cui, in primo grado, era stata accolta l’impugnazione dello studio sul rilievo che non fosse stata accertata la sussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione che avrebbe potuto legittimare la pretesa.
Secondo l’Agenzia delle entrate – rivoltasi ai giudici di legittimità contro tale ultima decisione – era tuttavia errato sostenere che dovesse essere accertata la sussistenza di tale requisito, in quanto le Associazioni professionali sarebbero comunque soggette ad Irap, a prescindere da qualunque indagine di merito.
Doglianza, questa giudicata infondata dagli Ermellini: nella decisione impugnata, la CTR aveva fondato la propria decisione non solo sul mancato accertamento della sussistenza dell’autonoma organizzazione, ma anche sulla circostanza – oggetto di un accertamento di fatto che non era stato oggetto di specifiche censure da parte del Fisco – che, comunque, i due professionisti soci dello studio svolgevano la rispettiva attività professionale “autonomamente l’uno dall’altro”, vale a dire con l’autonomia e l’individualità professionale di ciascun professionista.
La Corte, pur confermando il principio sancito dalle Sezioni Unite, secondo cui le associazioni professionali, gli studi associati e le società semplici esercenti attività di lavoro autonomo sono sempre soggetti ad IRAP – e ciò indipendentemente dalla struttura organizzativa della quale si avvalgono per l’esercizio dell’attività – ha comunque ricordato la possibilità, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità, di esclusione di tali soggetti dall’imposta in questione se si dimostra che non viene esercitata nessuna attività produttiva in forma associata.
In proposito, è stato richiamato l’assunto secondo il quale “L’esercizio di arti e professioni in forma societaria, così come mediante associazioni senza personalità giuridica, costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa”.
La Corte territoriale, ciò posto, aveva fatto buon governo dei principi richiamati, in quanto, accertato in fatto che i singoli professionisti avevano concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l’attività professionale oggetto dell’eventuale imposizione, aveva escluso che potesse essere applicata l’Irap per il solo fatto della sussistenza dello studio associato.
La mancanza di una specifica censura nei riguardi di tale accertamento in fatto e della ratio decidendi su di esso fondata comportava, pertanto, il rigetto del ricorso del Fisco.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.