A seguito dell’emanazione del regolamento attuativo per l’ottenimento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (detto anche Bonus per le sponsorizzazioni sportive), è arrivata la risoluzione delle Entrate che istituisce il dovuto codice tributo.
Il Bonus sponsorizzazioni sportive è stato costituito dall’articolo 81, DL n. 104/2020 (Decreto Agosto), e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta a favore di soggetti che eseguono investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti delle leghe, delle associazioni e delle società sportive. Il bonus è pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, nel limite di spesa di 90 milioni di euro per il 2020. Le disposizioni attuative sono state emesse a mezzo di DPCM n. 196 del 30 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2021.
L’Agenzia delle Entrate, per rendere operativo il credito d’imposta in parola, ha istituito, con risoluzione n. 69 del 10 dicembre 2021, il seguente codice tributo:
“6954” denominato “CREDITO D’IMPOSTA SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE – articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104”.
Si precisa che il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo riconosciuto dal Dipartimento per lo sport, pena lo scarto.
Beneficiari sono imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche. A questi vanno aggiunti gli investimenti verso società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.
L’importo del credito d’imposta spettante è anche visibile nella sezione “Cassetto fiscale” dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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