Entro il 16 dicembre 2021 deve essere versata la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2021, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l’intero anno.
L’acconto è stato versato, invece, il 16 giugno scorso, in base all’aliquota e alla detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (fruendo di uno sconto del 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI nel 2020).
Si ricorda che è stato fissato dal legislatore un importo minimo al disotto del quale l’imposta non è dovuta, pari a 12 euro. La somma è riferita all’imposta complessivamente dovuta per l’anno e non ai singoli pagamenti dell’acconto e del saldo.
L’IMU va pagata da chi ha il possesso dell’immobile, sito in Italia, a titolo di proprietà o altro diritto reale quale:
– usufrutto;
– uso;
– abitazione;
– enfiteusi e superficie.
La legislazione vigente vede l’esclusione dall’IMU per i possessori di immobili destinati ad abitazione principale e delle relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale: C 2, C 6, C 7) anche se accatastate unitamente all’abitazione.
Al contrario l’IMU è dovuta dai soggetti che hanno l’abitazione principale accatastata come A 1, A 8 e A 9 (c.d. immobili di lusso).
Tra le esenzioni di cui tenere conto nel 2021 c’è quella a favore delle persone fisiche che possiedono un immobile, concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, sospesa sino al 30 giugno 2021 o successivamente al 28 febbraio 2020, la cui sospensione è stata sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
L’IMU si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata per la particolare fattispecie. La base imponibile è costituita dal valore dell’immobile determinato nei modi previsti dalla legge per:
– fabbricati iscritti in catasto;
– aree fabbricabili;
– per i terreni agricoli.
L’imposta è dovuta per anni solari in base ai mesi di possesso dell’immobile, se questo è in comproprietà, proporzionalmente alla quota.
Si consideri che:
– il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
– Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
Il pagamento dell’IMU va suddiviso in due rate: l’acconto il 16 giugno e il saldo entro il 16 dicembre.
Con riferimento al saldo, vanno applicate le aliquote approvate dal Comune con delibera trasmessa al MEF entro il 31 ottobre 2021 e pubblicata entro il 16 novembre 2021. Se il Comune non ha emesso la delibera, per la seconda rata varranno le aliquote dell’anno precedente (2020).
Per effettuare il versamento occorre munirsi di modello F24 o bollettino di conto corrente postale apposito. Ammesso anche l’utilizzo della piattaforma PagoPA.
In caso venga usato il modello F24, i codici tributo da indicare sono:
3912 IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”.
3913 IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE.
3914 IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE.
3916 IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE.
3918 IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE.
3923 IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE.
3924 IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE.
3925 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO.
3930 IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE.
3939 IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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