L’Agenzia delle Entrate ha definito la quota per determinare il credito di imposta, per l’anno 2021, per le fondazioni di origine bancaria (FOB) in relazione ai versamenti effettuati al fondo unico nazionale (FUN) entro il 31 ottobre 2021.
Il provvedimento prot. 345818 datato 3 dicembre 2021 ha fissato la percentuale pari a 33,3180 per cento.
Fondo unico nazionale: istituzione
L’articolo 62, comma 1, del Dlgs n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) ha istituito il fondo unico nazionale (FUN), su cui si convogliano contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), per assicurare il finanziamento stabile dei centri di servizio per il volontariato (CSV); il Fondo è amministrato dall’Organismo nazionale di controllo (ONC).
Il comma 6 del detto articolo 62 riconosce alle FOB, dal 2018, un credito d’imposta pari al 100% dei versamenti effettuati al Fun, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24 (con codice tributo “6893”) presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, fino a un massimo di 15 milioni di euro per il primo anno di applicazione (2018) e a 10 milioni di euro per gli anni successivi.
Il decreto attuativo Lavoro/Economia del 4 maggio 2018 ha previsto che, ai fini della determinazione del credito d’imposta, rilevano i versamenti effettuati al FUN entro il 31 ottobre di ciascun anno. Spetta all’ONC inviare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle fondazioni che hanno effettuato i suddetti versamenti al FUN, con i relativi codici fiscali e importi.
E’ poi l’Agenzia, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e l’importo complessivo dei versamenti effettuati dalle fondazioni al FUN, a comunicare la percentuale con la quale determinare l’ammontare del bonus spettante a ciascuna fondazione.
Per il 2021, il risultato di tale rapporto, espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 33,3180 per cento.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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