La pandemia ha portato tanti morti, una cirsi dell’economia che ancora non si sa quando potrà essere superata. Probabilmente, ma lo vedremo solo nei prossimi anni, avrà causato anche danni all’equilibrio psicologico di tanti. Ma come tutte le cose lascia anche un’eredità importante. Ha innovato il modo di lavorare. O per meglio dire: da anni era possibile il lavoro a distanza, il cosidetto smart working. La pandemia lo ha posto all’attenzione generale. Da adesso in poi sarà impossibile non tenerne conto, anche quando sarà tornata la normalità.
Adesso bisogna dotarsi degli strumenti adatti per il nuovo “mondo del lavoro”. Non solo tecnologia adeguata, ad esempio il potenziamento della rete, ma anche strumenti giuridici per regolare i nuovi rapporti. In questa ottica va visto il protocollo sul lavoro agile firmato dalle parti sociali al ministero del Lavoro dà “delle linee di indirizzo che possano rappresentare un efficace quadro di riferimento per la futura contrattazione collettiva, nazionale e aziendale e/o territoriale, fermi restando gli accordi in essere anche individuali”.
Sedici articoli per fornire “risposte concrete ai grandi cambiamenti che l’innovazione tecnologica produce nei modelli organizzativi aziendali”.
I punti centrali sono il diritto alla disconnessione, l’organizzazione del lavoro senza un preciso orario, i diritti sindacali da remoto, gli strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro, le garanzie di sicurezza, la parità di trattamento salariale, la parità tra i generi, la formazione anche in presenza. Ma anche incentivi pubblici e misure di semplificazione. Questi i punti principali.
a) L’adesione al lavoro agile avviene su base volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione di un accordo individuale. L’eventuale rifiuto del lavoratore dello smart working non integra gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, nè rileva sul piano disciplinare.
b) L’avvio del lavoro agile richiede la stipulazione per iscritto dell’accordo individuale che deve prevedere la durata dell’accordo (a termine o a tempo indeterminato), l’alternanza tra i periodi di lavoro all’interno e all’esterno dei locali aziendali; i luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali; gli strumenti di lavoro; i tempi di riposo del lavoratore e le misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione; le forme e le modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, l’attività formativa eventualmente necessaria, le forme e le modalità di esercizio dei diritti sindacali.
c) Organizzazione del lavoro agile e regolazione della disconnessione: assenza di un preciso orario di lavoro e autonomia nello svolgimento della prestazione nell’ambito degli obiettivi prefissati, nonchè nel rispetto dell’organizzazione delle attività assegnate dal responsabile.
d) Il lavoratore è libero di individuare il luogo ove svolgere la prestazione in modalità agile purchè lo stesso abbia caratteristiche tali da consentire la regolare esecuzione della prestazione, in condizioni di sicurezza e riservatezza.
e) Il datore di lavoro, di norma, fornisce la strumentazione tecnologica e informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Laddove le parti concordino l’utilizzo di strumenti tecnologici e informatici propri del lavoratore, provvedono a stabilire i criteri e i requisiti minimi di sicurezza da implementare e possono concordare eventuali forme di indennizzo per le spese.
f) Al lavoratore si applicano le norme sulla sicurezza; la prestazione deve essere svolta esclusivamente in ambienti idonei. Il lavoratore agile, inoltre, ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali.
g) Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica il sistema dei diritti e delle libertà sindacali individuali e collettive. Le Parti sociali si impegnano a individuare le modalità di fruizione di tali diritti, quali, per esempio, l’esercizio da remoto.
Ciascun lavoratore agile ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo complessivamente applicato, anche con riferimento ai premi di risultato riconosciuti dalla contrattazione collettiva di secondo livello, e alle stesse opportunità rispetto ai percorsi di carriera, di iniziative formative e di ogni altra opportunità di specializzazione e progressione della propria professionalità, nonchè alle stesse forme di welfare aziendale e di benefit previste dalla contrattazione collettiva e dalla bilateralità.
h) Al lavoratore vanno garantire percorsi formativi, finalizzati a incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative, digitali, anche per un efficace e sicuro utilizzo degli strumenti di lavoro forniti in dotazione. La formazione può costituire per i lavoratori in modalità agile un momento di interazione e di scambio in presenza, anche per prevenire situazioni di isolamento
i) Le Parti sociali convengono, inoltre, sulla necessità di istituire un Osservatorio nazionale bilaterale in materia di lavoro agile e concordano sulla necessità di incentivare l’utilizzo corretto del lavoro agile anche tramite un incentivo pubblico destinato alle aziende che regolamentino il lavoro agile con accordo collettivo di secondo livello. A questo si aggiunge una richiesta urgente di misure di semplificazione del regime delle comunicazioni obbligatorie relative all’invio dell’accordo individuale
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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