Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre il DLgs. 5 novembre 2021 n. 192, che recepisce la Direttiva Ue n. 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018, cosiddetta “Quick fixes”.
Il provvedimento, che entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione ufficiale, integra e modifica alcune disposizioni del Decreto legge n. 331 del 1993 inerenti le cessioni e gli acquisti intra-Ue di beni.
Dopo due anni di attesa, dunque, il nostro ordinamento ha visto concludere l’iter normativo che porta al recepimento dei cosiddetti “2020 quick fixes”.
Il Dlgs n. 192/2021, infatti, adegua la normativa interna a quella unionale, modificando direttamente il Decreto legge n. 331/93.
In tal modo, si conclude anche la procedura di infrazione n. 2020/0070, con la quale era stata contestato all’Italia il mancato recepimento della direttiva entro il 31 dicembre 2019.
Si ricorda che la direttiva in oggetto era parte di un pacchetto, in cui vi erano anche altri due regolamenti immediatamente applicabili e che sono entrati in vigore in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2020:
1) il regolamento di esecuzione (Ue) n. 2018/1912 del 4 dicembre 2018, che individua, per la prima volta in ambito comunitario, la documentazione necessaria per dimostrare l’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato;
2) il regolamento (Ue) n. 2018/1909 del 4 dicembre 2018, sullo scambio di informazioni per la corretta applicazione del regime di call-off stock, cioè della fattispecie in cui un venditore spedisce uno stock di beni in un magazzino situato in un altro Stato membro a favore di un acquirente già determinato, che ne diventa, però, proprietario solo al momento del prelievo.
In particolare, essa introduce una disciplina specifica sulle:
– transazioni a catena che vengono realizzate in ambito unionale;
– sulle operazioni di call-off stock;
– sulla natura sostanziale dell’identificativo Iva del soggetto cessionario e dei relativi modelli Intrastat.
Il decreto legislativo n. 192/2021 recepisce i cosiddetti “2020 quick fixes”, agendo direttamente sul Decreto legge del 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
Nello specifico, l’articolo 1 del decreto di recepimento prevede:
– i nuovi articoli 38-ter e 41-bis, che disciplinano, rispettivamente, gli acquisti e le cessioni intracomunitarie effettuati in regime di call-off stock;
– il nuovo articolo 41-ter, che regola le cosiddette cessioni a catena;
– la modifica all’articolo 50 del Dl n. 331/1993, che disciplina gli obblighi connessi agli scambi intracomunitari, per istituire i registri in cui devono essere annotate le cessioni in regime di call-off stock e per stabilire che la comunicazione da parte del cessionario del numero identificativo Iva attribuitogli da uno Stato membro diverso da quello del cedente, nonché la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, sono requisiti sostanziali e non formali della cessione intracomunitaria non imponibile.
Riguardo alle vendite a catena, è da sottolineare che le novità del Dlgs n. 192/2021 non si applicano alle vendite a distanza effettuate tramite le interfacce elettroniche, che sono regolate nel decreto Iva (articolo 2-bis, introdotto a seguito del recepimento della Direttiva e-commerce).
Introdotte, poi, le regole per definire, in caso di vendite a catena intraunionali (ad esempio nel caso di triangolari), quale sia l’operazione non imponibile; previsti inoltre anche dei vincoli su chi ovvero per conto di chi (solitamente il soggetto intermedio) debba essere realizzato il trasporto.
Circa il contratto di call off stock, finalmente è stata recepita nel nostro ordinamento la disciplina europea espressa, attraverso due articoli che normano rispettivamente:
– le cessioni (nel caso di beni spediti dall’Italia) effettuate in regime di call-off stock (38-ter);
– gli acquisti in regime di call-off stock (nel caso di beni destinati ad un magazzino in Italia), che danno vita ad una particolare cessione intracomunitaria di beni (41-bis).
Obiettivo delle citate disposizioni è quello di rendere uniforme il differimento della tassazione dal momento dell’invio dei beni al momento del prelievo da parte del cliente nello Stato membro di consumo degli stessi.
Infatti, la cessione intra Ue si considera effettuata solo al momento del trasferimento del diritto di disporre dei beni come proprietario in favore del soggetto destinatario, ovvero quando quest’ultimo preleva i beni stoccati.
Per evitare che i fornitori siano tenuti a identificarsi ai fini Iva nello Stato di arrivo dei beni, il decreto di recepimento della direttiva Quick fixes prevede che le cessioni in regime di call-off stock realizzino soltanto una cessione non imponibile nello Stato membro di partenza e un acquisto intracomunitario imponibile in quello di arrivo.
Infine, da ricordare un’altra novità del Dlgs n. 192/2021 che riguarda la trasformazione del codice identificativo delle operazioni intracomunitarie del cessionario da elementi di natura formale a presupposto necessario per conferire la non imponibilità alla cessione intracomunitaria.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.