La Ctp de L’Aquila ha chiarito che il contributo unificato va corrisposto per ciascun atto impugnato: ciò posto, se il contribuente presenta gravame contro il pignoramento in sede tributaria per far valere l’omessa notifica della cartella di pagamento, deve pagare due contributi.
Questo è il chiarimento fornito dal Collegio abruzzese, con la sentenza n. 536, depositata il 7 ottobre 2021.
La vertenza origina da un atto impositivo, notificato dall’ufficio della Ctr Abruzzo ad una società, con cui veniva contestato alla compagine l’omesso versamento del contributo unificato, dovuto in relazione all’impugnazione in appello di una sentenza della Ctp de L’Aquila, emessa in un processo avente ad oggetto un atto di pignoramento di crediti verso terzi.
La contribuente, in sostanza, riteneva che il contributo unificato dovesse essere pari ad un certo importo, ritenendo che l’atto impugnato fosse soltanto l’atto di pignoramento e non anche la sottostante cartella di pagamento, avanzando la tesi di un’impugnazione sostanzialmente unitaria, atteso che la validità del secondo atto sarebbe stata direttamente collegata a quella del primo atto.
Diversamente, la Ctr Abruzzo opponeva che, oltre all’atto di pignoramento di crediti verso terzi, nel petitum del ricorso veniva richiesta la pronuncia anche sulla validità della notifica della cartella di pagamento prodromica e, dunque, gli atti impugnati sarebbero due, cui corrisponderebbe un contributo unificato in misura doppia.
Il Collegio aquilano premette che la disciplina relativa al contributo unificato tributario, di cui al Dpr n. 115/2002, prevede che il contributo vada determinato in ragione del valore di ciascun atto oggetto del processo attivato anche in appello (cfr. articolo 14, comma 3-bis Dpr citato), valore definito ai sensi dell’articolo 13 del citato Dpr.
La normativa, osserva il Collegio aquilano, dispone, altresì, che, nel caso di omesso od insufficiente pagamento del contributo (articolo 16 Dpr n. 115/2002), l’ufficio di segreteria della Commissione adita debba provvedere ad accertare tale fattispecie e notificare, di conseguenza, alla parte ricorrente l’invito al pagamento del contributo unificato nella misura dovuta sulla base degli atti oggetto dell’impugnazione (articolo 248 Dpr citato).
Nell’ipotesi di omessa regolarizzazione del pagamento del contributo, richiesta con tale invito, continua la Ctp, si pone l’onere in capo alla segreteria della Commissione adita di irrogare la sanzione amministrativa, notificando alla parte ricorrente il relativo atto, nella misura dal 100 al 200 per cento del maggior importo del contributo unificato dovuto, ai sensi dell’articolo 71 Dpr n. 131/1986.
Osserva, poi, la Commissione del capoluogo abruzzese che, ai fini della determinazione certa degli atti oggetto dell’impugnativa, si debba far riferimento alle domande, poste nelle conclusioni del ricorso, sulle quali il Collegio giudicante è chiamato a pronunciarsi.
Ebbene, nel caso di specie, gli atti oggetto dell’impugnativa risultano essere due: dall’esame delle conclusioni del ricorso in appello depositato, infatti, si evince che la parte ricorrente ha chiesto alla Commissione adita di pronunciarsi sulla presunta nullità derivata e sull’infondatezza dell’atto prodromico, ossia sulla cartella di pagamento, presupposta all’atto di pignoramento di crediti, e, contemporaneamente, di pronunciarsi sull’annullamento dell’atto impugnato.
Da qui, conclude la Ctp, la correttezza della condotta della segreteria della Ctr aquilana che, a fronte dell’esito negativo dell’invito di pagamento del contributo unificato, ha provveduto ad irrogare la sanzione amministrativa, nella piena osservanza delle norme di riferimento, di cui al Dpr n. 115/2002.
La sentenza in commento si inserisce nel solco tracciato dall’orientamento giurisprudenziale di riferimento, secondo cui se il contribuente ricorre impugnando più atti impositivi, per determinare il contributo unificato bisogna fare riferimento al valore del tributo o dei tributi richiesti con il singolo atto impugnato, invece di sommare l’importo di tutti i tributi avanzati con i diversi atti, sebbene con gravati con atto processuale unico.
Tra l’altro, si ricordi, la conformità alla nostra Carta costituzionale della norma di cui all’articolo 14, comma 3-bis del Dpr n. 115/2002, risulta avallata dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 78/2016, ha rigettato la questione di legittimità costituzionale sollevata da una Ctp, confermando per intero la norma incriminata.
In particolare, in presenza di un ricorso cumulativo ossia di un’impugnazione unitaria avverso una pluralità di atti impositivi, basati sul medesimo presupposto e diretti allo stesso contribuente è legittimo, secondo la Consulta, il prelievo calcolato per singolo atto.
L’operazione descritta, spiega la Corte costituzionale, non confligge certo con il diritto di difesa ed è, altresì, conforme a principi cardine del nostro ordinamento, quali quello di capacità contributiva (articolo 53 Costituzione), che non opera in relazione alle spese di giustizia.
Una tipologia di calcolo diversa da quella esposta, si può concludere in questa sede, contrasterebbe evidentemente con indispensabili canoni di oggettività.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
Comments are closed.