I tabulati interni dell’ente impositore forniti al contribuente da un funzionario non identificato, non interrompono la prescrizione nemmeno se indicano la spettanza di un credito d’imposta.
E’ necessario, invece, per questi fini, una comunicazione ufficiale di riconoscimento del credito, da parte dell’ufficio. Lo ha stabilito la Ctr del Lazio, con la sentenza n. 4408, depositata il 4 ottobre 2021.
La sentenza in commento origina da un diniego di rimborso del credito Irap, relativo a un biennio, subito da una società laziale, che, quindi, proponeva ricorso avanti alla Commissione tributaria di Roma.
La Ctp adita, nel rigettare il ricorso, evidenziava che le istanze di rimborso per entrambe le annualità erano state presentate oltre il termine decennale di prescrizione del diritto, nella specie ampiamente decorso, non avendo la contribuente dimostrato l’esistenza di atti interruttivi, antecedenti.
La società, tuttavia, proponeva appello, censurando la sentenza impugnata per violazione dell’articolo 38 Dpr n. 602/1973 e dell’articolo 2697, in relazione all’articolo 2946 del codice civile, ritenendo che la decorrenza della prescrizione dovesse essere calcolata dal momento in cui era intervenuta l’ultima determinazione dell’ufficio, nella specie coincidente, come da tabulati prodotti fin dal primo grado e non disconosciuti dall’amministrazione finanziaria, con un giorno di poco successivo alle annualità in considerazione, quando la procedura di rimborso era stata bloccata per ragioni di politica fiscale, nonostante le determinazioni di riconoscimento dei crediti.
In sostanza, secondo la contribuente, il termine di prescrizione era stato, comunque, validamente interrotto dal riconoscimento del debito da parte dell’amministrazione finanziaria che, non avendo carattere negoziale né recettizio, poteva essere contenuto anche in semplici manifestazioni di consapevolezza, senza che avesse alcun rilievo la relativa conoscenza da parte del contribuente.
Dal canto suo, l’ufficio osservava che la parte appellante non aveva provato l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, in quanto non vi era stata alcuna comunicazione ufficiale di riconoscimento del debito da parte dell’ufficio – non essendo rilevanti allo scopo i dati contenuti in meri tabulati ad uso interno. Il comportamento dell’ufficio integrava invece una fattispecie di silenzio-rifiuto, soggetto a impugnazione, ma il ricorso effettuato dal contribuente è risultato tardivo sia rispetto ai termini (articolo 21 Dlgs n. 546/1992) che per la sopravvenuta prescrizione del credito.
In definitiva, per l’ufficio, non costituirebbero atti idonei a interrompere la prescrizione né la richiesta informale di indicazioni circa lo stato di erogazione del rimborso, né la ricevuta di spedizione di una raccomandata A/R prodotta in atti, peraltro relativa alla presentazione di un ricorso avverso una cartella di pagamento.
I giudici della Ctr provvedono, innanzitutto, a delimitare l’oggetto del giudizio, non essendo contestata la spettanza delle somme, nell’accertamento dell’esistenza di cause interruttive del termine di prescrizione del diritto al rimborso, antecedenti rispetto al tardivo invio del sollecito e alla successiva presentazione del ricorso introduttivo del giudizio.
Secondo la contribuente, infatti, la prescrizione sarebbe stata interrotta dal riconoscimento del debito da parte dell’ufficio, desumibile dalla presenza nei “tabulati” prodotti in atti della dizione “rimborso riconosciuto”, per importi corrispondenti alle richieste e dalla successiva determinazione dell’amministrazione finanziaria di bloccarne il pagamento.
Tuttavia, osserva la Ctr, deve, sul punto, richiamarsi l’ormai consolidato orientamento interpretativo di legittimità, che definisce la ricognizione di debito come negozio unilaterale recettizio.
Ebbene, secondo la Suprema corte, “affinché la dichiarazione unilaterale con la quale ci si riconosce debitori possa esplicare i suoi effetti, è necessario che sia rimessa direttamente dall’obbligato al creditore, con l’intento di costituirsi debitore del destinatario di essa e con la conseguente produzione dei suoi effetti solo dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario riconosciuto creditore” (cfr Cassazione n. 23803/2006).
E’ stato, altresì, precisato che “nessuna presunzione può sussistere a beneficio del preteso promissario nel caso in cui la ricognizione ed il riconoscimento del debito siano avvenuti per interposta persona, restando irrilevante che il documento che li contenga venga ugualmente a conoscenza, seppure indirettamente, del presunto creditore” (cfr Cassazione n. 1101/2006 e n. 24710/2015).
Coerentemente, continua la Ctr, in una fattispecie pressoché sovrapponibile a quella de qua, si è recentemente affermato che “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c. c., è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (cfr Cassazione 27371/2020).
Da quanto precede appare del tutto inidoneo ad assumere efficacia interruttiva della prescrizione, in quanto contenente una ricognizione di debito, il foglio stampato su richiesta della parte privata da un dipendente dell’amministrazione finanziaria, trattandosi di un mero atto interno, non destinato a far sorgere obblighi per la stessa amministrazione.
Nella sentenza della Cassazione da ultimo enunciata, infatti, si è ulteriormente argomentato che “l’esternazione per avere validità giuridica deve provenire dal titolare dell’organo a cui è attribuito il potere di rappresentare l’ente, e non certamente da un qualsiasi impiegato di un ufficio che non aveva la responsabilità e la gestione del procedimento amministrativo. Inoltre poiché il riconoscimento del credito produce obblighi a carico della P.A., in base ai principi della contabilità di Stato, occorreva la sottoscrizione specifica dell’atto, mentre nel caso il foglio elettronico si limitava a riassumere i dati contenuti nella dichiarazione dei redditi del contribuente senza che fosse intervenuto alcun tipo di verifica. In definitiva deve escludersi che qualsiasi impiegato che ha eventualmente effettuato la c.d. stampata dei dati conservati dalla P.A. fosse cosciente che stesse riconoscendo un debito della P.A. né comunque aveva il relativo potere”.
Pertanto, nel caso in esame, non è rilevante, secondo il Collegio laziale, che l’ufficio non avesse disconosciuto il contenuto dei “tabulati” in questione, perché, esattamente come nel caso esaminato nella suddetta pronuncia della Suprema corte, mancavano i requisiti minimi per poter attribuire a una mera stampa di dati consegnata informalmente al contribuente, eseguita da un impiegato non identificato e contenuta in un documento privo di sottoscrizione, peraltro acquisito presso un ufficio neanche competente territorialmente a erogare il rimborso in questione, il carattere di atto giuridico idoneo a impegnare la volontà dell’amministrazione finanziaria.
Da qui, il rigetto dell’appello della società, non ravvisando la Commissione alcun riconoscimento di debito idoneo ad interrompere il termine di prescrizione del credito vantato dalla società.
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