Appare opportuno quanto necessario ritornare sulla questione delle “frodi carosello” al fine di sconfessare modalità e comportamenti accertativi cd. “automatici”, che, inevitabilmente, sfociano in una certezza di consapevolezza tutt’altro che dimostrata.
Orbene, emerge, in maniera chiara ed evidente, che si tratta di un procedimento piuttosto pericoloso che comporta danni economici incommensurabili, in primo luogo, alle imprese, oltre che conseguenze penali non trascurabili nei confronti delle persone fisiche ad esse preposte.
Tuttavia, recenti e corposi orientamenti giurisprudenziali in materia tributaria, tra cui la sentenza della CTR della Campania n.1114/2019 – la sentenza CTP di Milano n.364/2021 e, di grandissimo rilievo, la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione n.40560 del 10/11/2021, offrono un margine di difesa al contribuente non solo legittimo, ma, addirittura, doveroso in funzione della previsione dello Statuto del contribuente, ex art.10 della Legge n.212/2000, improntato alla lealtà tra Pubblica Amministrazione e soggetti passivi di imposta.
Il punto cardine della questione, invero, rimane l’assunto che un soggetto coinvolto in una transazione commerciale apparentemente “normale” sia edotto di un progetto criminoso posto in essere e perpetrato da altri.
Per essere più espliciti e per fare tesoro delle parole della Suprema Corte di Cassazione, è necessario che il soggetto passivo, nell’ambito di una operazione intercorrente tra compratore e venditore, sia attento e cauto alla tracciabilità del prodotto e, soprattutto, al soggetto che lo ha precedentemente trattato e così sino al destinatario finale.
Innegabile, quindi, la difficoltà di un procedimento all’interno del quale talvolta agiscono uno o più agenti criminali che l’autorità competente assimila al terzo anche in “buona fede”, diversamente da quanto accade nell’ambito del procedimento civile ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1479 c.c..
È il paradosso del sistema tributario che risulta completamente improntato alle presunzioni e agli indizi e non a prove inconfutabili necessarie a “scagionare” un soggetto incolpevole.
Ciò rende, certamente, difficile la normale operatività di imprenditori già alle prese con i limiti di un mercato in crisi, nonché l’operatività di funzionari pubblici alla ricerca di comportamenti inequivocabilmente contraddistinti dalla violazione di legge, tanto da ricorrere alla più semplice presunzione spesso, in deroga, alle circostanze gravi, precise e concordanti, che rappresentano il cardine di un accertamento ben strutturato.
Tutto ciò comporta, a parere di chi scrive, un sacrificio della garanzia di chi lavora per lucro e di chi dovrebbe controllarne la regolarità e la conformità alla normativa per pubblica utilità.
by Domenico Bocchetti CEO Area Imprese Network
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