L’istituto sperimentale per il pensionamento anticipato delle donne (cd. opzione donna) sarà nuovamente prorogato anche per il 2022.
Lo prevede il disegno di legge di bilancio firmato ieri dal Capo dello Stato e che passa ora in Parlamento per la discussione e approvazione definitiva.
Si ricorda che le modifiche sono sempre possibili ma su questo punto pare che la maggioranza che sostiene il Governo abbia raggiunto già un accordo interno per cui in Aula non dovrebbero esserci ulteriori sorprese.
La prima bozza prevedeva un innalzamento del requisito dell’età a 60 anni, mentre l’attuale versione prevede nuovamente la possibilità di optare per il trattamento pensionistico anticipato:
– alle lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici di
almeno 58 anni di età per le lavoratrici dipendenti ed almeno 59 anni di età per lavoratrici autonome, e con il requisito contributivo di almeno 35 anni, maturati entro il 31 dicembre 2021.
Inoltre si conferma che , per il personale delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) trova applicazione la speciale disciplina delle decorrenze (cd. finestre) dei trattamenti pensionistici (di cui all’articolo 59, comma 9, della L. 559/1997).per i soggetti che maturino i requisiti entro il 31 dicembre di un determinato anno, la decorrenza è posta dall’inizio dell’anno scolastico o accademico in cui ricadrà la suddetta data del 31 dicembre. Quindi entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato dovrebbe poter presentare domaida di cessazione daI servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Di seguito facciamo il punto sulla normativa in vigore ad oggi e sulle regole operative dettate dall’INPS per gli anni scorsi, che dovrebbero essere riconfermate ancora una volta, dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio 2022, il prossimo 1 gennaio.
La c.d. opzione donna era stata introdotta dall’art. 1, comma 9, della L. 243/2004, il quale aveva previsto la possibilità per le lavoratrici che hanno maturato 35 anni di contributi e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato iscritte all’AGO o alle gestioni sostitutive o 58 anni per le lavoratrici autonome (requisito anagrafico da adeguarsi periodicamente all’aumento della speranza di vita), di accedere anticipatamente al trattamento pensionistico, a condizione che optino per il sistema di calcolo contributivo integrale.
Tale opzione è stata modificata più volte; in particolare si ricorda l’art. 1, commi 222 e 223, della L. 232/2016, c.d. legge di bilancio per il 2017, che ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere alla cd. opzione donna alle lavoratrici che non avessero maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti a causa degli incrementi determinati dall’adeguamento dei medesimi all’aumento della speranza di vita. Più specificamente, si estendeva, a decorrere dal 2017, l’applicabilità dell’istituto alle lavoratrici che, al 31 dicembre 2015, non avessero raggiunto la frazione di 3 mesi (nell’età anagrafica).
L’articolo del dl 4 2019 prevede invece che il diritto al trattamento pensionistico anticipato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo venga riconosciuto anche nei confronti delle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2015) un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni (per le lavoratrici dipendenti) e a 59 anni (per le lavoratrici autonome).
I requisiti anagrafici non sono più adeguati agli incrementi alla speranza di vita.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. Va sottolineato inoltre che l’anticipo con Opzione donna non è consentito alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata e che la contribuzione versata in tale gestione non è utilizzabile per perfezionare il requisito contributivo per le iscritte ad altre gestioni.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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