Arrivano i chiarimenti relativi al contributo straordinario previsto dall’articolo 36-bis del decreto “Sostegni” per le imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali, introdotto nel quadro delle misure messe in campo a sostegno dei settori colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia. Con la circolare n. 14 del 10 novembre 2021, siglata oggi dal direttore Ernesto Maria Ruffini, l’Agenzia delle entrate, sentito il ministero della Cultura, oltre a precisare i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso all’incentivo, chiarisce le modalità di determinazione e di utilizzo del credito d’imposta e gli aspetti relativi alla compatibilità del contributo con il quadro di riferimento europeo in cui è applicata l’agevolazione, fruibile nel rispetto dei limiti previsti dal «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
L’indennizzo è riconosciuto a favore delle imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, tra le quali rientrano il teatro, la musica, inclusa la lirica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, è accordato sotto forma di credito d’imposta, compete nella misura del 90% delle spese sostenute nell’anno 2020 a condizione che l’ammontare del fatturato dell’anno 2020 abbia subìto una riduzione di almeno il 20% rispetto all’ammontare del fatturato del 2019 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (vedi articolo “Bonus “Teatri e Spettacoli”: le comunicazioni dal 14 ottobre”).
La circolare chiarisce che la misura è riconosciuta alle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli dal vivo, residenti, incluse le stabili organizzazioni di non residenti, che, a prescindere dalla natura giuridica, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, operano nell’ambito delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo (ad esempio il teatro, la musica, la danza, le attività circensi e dello spettacolo viaggiante).
Inoltre, in assenza di un’espressa esclusione normativa, l’Agenzia ritiene che possono beneficiare del contributo sia gli enti commerciali, sia gli enti non commerciali, con riferimento, per questi ultimi, all’attività commerciale eventualmente esercitata.
Non ponendo la norma condizioni sulla data di inizio dell’attività, rientrano nel beneficio anche tutti coloro che hanno iniziato l’attività nel corso del 2019, a patto che sia rispettato il requisito della riduzione del fatturato nei termini previsti. Il credito d’imposta, poi, è concesso anche se le imprese interessate hanno beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti dal Fondo unico per lo spettacolo, come espressamente previsto dal comma 3 dell’articolo 36-bis del Dl n. 41/2021.
Come indicato dal comma 1 dell’articolo 36-bis, per accedere al beneficio vale il calo del fatturato, ossia è necessario che l’ammontare del fatturato 2020 abbia subìto una riduzione in misura pari almeno al 20% rispetto all’ammontare del fatturato 2019.
Riguardo al calcolo per la verifica della riduzione del fatturato, rinviando ai chiarimenti già espressi in tema di contributi a fondo perduto, la circolare ribadisce che occorre considerare l’ammontare del fatturato conseguito in ciascuno dei due anni. In caso di contestuale esercizio di una o più attività sopra citate e di altre attività, precisa l’Amministrazione, per la verifica della riduzione del fatturato è necessario fare riferimento esclusivamente all’ammontare complessivo del fatturato conseguito nell’esercizio delle attività sopra indicate.
Infine, in relazione a chi ha iniziato l’attività nel corso del 2019, considerato il ridotto lasso temporale di applicazione del beneficio e in assenza di esplicite indicazioni di segno contrario nella disciplina agevolativa, la circolare spiega che la riduzione del fatturato va verificata ponendo a confronto l’ammontare del fatturato conseguito nel 2020 con l’ammontare realizzato nel corso del 2019, operando il ragguaglio ad anno in caso di eventuale minore durata del periodo di attività.
Il credito d’imposta compete per le spese sostenute nell’anno 2020, secondo le regole generali di competenza fiscale previste dall’articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir, anche se le attività interessate hanno avuto luogo attraverso l’utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo, quali rappresentazioni teatrali, concerti, balletti.
Nello specifico, la circolare indica le tipologie di spese ammissibili per il calcolo del credito d’imposta, elencando 10 macro categorie, quali costi per il personale, costi di ospitalità, costi di produzione, costi di gestione spazi, costi di pubblicità e promozione, formazione, investimenti ammortizzabili, costi generali, estero, circo e spettacolo viaggiante. Una carrellata di esempi è contenuta nella tabella dei costi ammissibili allegata al documento di prassi.
L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute nel 2020, calcolata assumendo come base di commisurazione i costi ammissibili al netto dell’Iva, se dovuta. Ma il documento di prassi entra nel dettaglio. Deve essere preso in considerazione il costo rilevante fiscalmente secondo i criteri ordinari previsti dall’articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito dell’impresa interessata. Pertanto, nel costo fiscale cui commisurare il credito d’imposta va inclusa l’eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile. Non rileva, invece, l’Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l’ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione e operazioni esenti: l’Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata non può essere considerata come costo afferente alle singole operazioni d’acquisto, ma è un costo generale. Sul punto la circolare chiarisce l’operazione con un calcolo esemplificativo.
Il credito di imposta, come previsto dalla norma, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese addizionali regionali e comunali, né alla formazione del valore della produzione netta Irap, non incide sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito di impresa (articolo 61 del Tuir), non rileva per la determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibili dal reddito di impresa (articolo 109, comma 5, del Tuir).
Per effetto delle modifiche operate dall’articolo 5, comma 5 del collegato fiscale 2022 (Dl n. 146/2021), che ha espunto la possibilità di utilizzare il credito d’imposta “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa”, l’unica modalità di utilizzo dell’agevolazione è rappresentata dalla compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia con il quale è resa nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante. Il bonus non può essere chiesto a rimborso.
Il credito di imposta, chiarisce la circolare, può essere fruito annualmente per importi anche superiori al limite di 250mila euro e non soggiace neanche alla soglia generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi, previsto per ciascun anno solare.
Considerato che la norma non fissa un termine ultimo per l’utilizzo dell’agevolazione, l’Agenzia ritiene che nel caso in cui non sia fruita, in tutto o in parte, l’ammontare residuo può essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata sostenuta la spesa ammissibile.
Infine, la circolare fornisce chiarimenti specifici sulla compatibilità dell’intervento in esame con la disciplina europea di riferimento, chiarendo che la Commissione europea ha autorizzato la misura, configurandola come aiuto di Stato compatibile con il mercato interno (articolo 107, paragrafo 3, lettera c, del Tfue) e con le condizioni stabilite nel “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”. In particolare, la Commissione considera compatibili aiuti temporanei di importo limitato alle imprese che fronteggiano un’improvvisa carenza o indisponibilità di liquidità, se soddisfatte tutte le specifiche condizioni.
Tali aiuti, che possono essere accordati sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021 e il loro valore nominale totale deve rimanere al di sotto del massimale di 1.800.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria.
La Commissione europea ha ritenuto che non possono avvalersi del credito d’imposta le medie imprese e grandi imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 secondo i parametri europei, mentre possono avvalersene le microimprese e le piccole imprese che erano già in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché, al momento della concessione dell’aiuto, non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o per la ristrutturazione.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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