Con Nota del 2 novembre con oggetto “I termini di notifica degli atti di accertamento esecutivi e delle ingiunzioni fiscali alla luce della sospensione dei termini disposta dal dl n. 18 del 2020” l’IFEL Fondazione ANCI fornisce chiarimenti.
In particolare, la nota ricorda che l’art. 67 del d.l. n. 18 del 2020, dispone la sospensione “dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori”.
Si tratta di una sospensione posta nell’esclusivo interesse degli enti impositori, in ragione dell’emergenza epidemiologica, che pertanto non blocca, tra l’altro, le attività propedeutiche alla formazione dei medesimi atti.
Il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato che la “norma non sospende l’attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato”.
La questione è stata affrontata anche dall’Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, la quale osserva «che l’articolo 67, comma 1, del Decreto prevede la sospensione dei termini delle attività (quindi non la sospensione delle attività) degli enti impositori dall’8 marzo al 31 maggio 2020.
Tale sospensione, pertanto, già determina, in virtù di un principio generale, lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020».
Il Dipartimento delle finanze ha precisato che “l’effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione”.
Pertanto, spiega la nota IFEL, sulla base di quanto disposto dall’art. 67, del dl n. 18 del 2020:
– tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell’8 marzo 2020,
– e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020,
– sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020.
Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall’art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni. Considerando che all’8 marzo 2020 erano pendenti:
– i termini relativi agli atti di accertamento esecutivi per omesso versamento per gli anni 2015- 2019;
– e gli atti di accertamento esecutivi per infedele o omessa denuncia per gli anni 2014-2018.
Per quanto riguarda il termine di notifica delle ingiunzioni di pagamento, occorre considerare che l’art. 68 comma 2 rende applicabili le disposizioni recate dal comma 1 sia agli accertamenti esecutivi che alle ingiunzioni di pagamento.
Il comma 1, ultimo periodo prevede che “Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” Il periodo di sospensione dei termini di versamento è durato dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni.
L’art. 68 dispone l’applicazione dell’intero art. 12, del d.lgs. n. 159 del 2015 e quindi anche del comma 2, il quale dispone che i termini per «i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione».
Le ingiunzioni di pagamento devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo (art. 1, comma 163, legge n. 296 del 2006).
Conseguentemente, le ingiunzioni di pagamento che dovevano essere notificate entro il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2021 sono prorogate, per quanto disposto dall’art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2015, al 31 dicembre 2023, secondo anno successivo alla scadenza della sospensione, allo stato, intervenuta per l’appunto il 31 agosto 2021.
Le ingiunzioni non in scadenza nel 2021 e 2022, per le quali il relativo termine di decadenza era pendente alla data dell’8 marzo 2020, sono invece prorogate, per quanto disposto dal comma 1 dell’art. 12 citato, di 542 giorni.
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