La legge di bilancio 2021 (articolo 1 commi da 1079 a 1083) ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond Iva istituendo due macroaree di intervento la prima riguardante specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale tese a invalidare le lettere di intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali, la seconda riguardante il divieto di emissione di una fattura elettronica non imponibile ai fini Iva che riporta un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
Il provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, riguarda le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2022.
Analisi del rischio e controllo degli esportatori individuali
Coloro che intendono effettuare acquisti non imponibili ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto Iva e che trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni di intento sono sottoposti a specifiche procedure di analisi del rischio e di controllo per verificare il possesso dei requisiti atti ad individuarli come esportatori abituali.
Per effettuare le predette analisi in base a particolari criteri di rischio selettivi ci si avvale dell’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con quelle disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.
La valutazione del rischio deve tener conto, in particolare, di:
– analisi di criticità e anomalie deducibili direttamente dai dati riportati nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
– particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
– elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e\o incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
– elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.
La procedura di analisi di rischio e di controllo è eseguita dall’Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d’intento presentate. Inoltre, vengono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopraggiunti successivamente.
Invalidazione delle dichiarazioni d’intento
Nel caso in cui in base all’attività di analisi e controllo si verifichi che le dichiarazioni di intento siano state emesse irregolarmente queste vengono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione.
Nel contempo l’Agenzia delle entrate invia a chi ha emesso la dichiarazione d’intento una comunicazione contenente il protocollo di ricezione della dichiarazione invalidata con le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec), istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.
Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare la documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti di esportatore abituale. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno determinato l’invalidazione della dichiarazione d’intento l’ufficio competente procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente stesso.
In seguito alla procedura d’invalidazione l’Agenzia delle entrate invia, tramite Pec, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata.
Divieto di rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
Qualora venga riscontrata l’irregolarità delle dichiarazioni d’intento trasmesse il contribuente non può trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In questo caso viene emessa una ricevuta di scarto che contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. Anche in questo caso la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.
Se dalla documentazione presentata dal contribuente, viene riscontrata la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti che hanno giustificato l’inibizione, l’ufficio procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.
Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili trasmesse tramite SdI
Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI), nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018.
La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”, e gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle entrate dall’esportatore abituale.
Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate, è composto di due parti: la prima, formata da 17 cifre; la seconda, di 6 cifre, che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-“ oppure dal segno “/”.
In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d’intento, nel seguente modo:
– nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
– nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/”
– nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica non imponibile ai fini Iva trasmessa al Sistema di Interscambio e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.
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