Le attribuzioni di importi, opportunamente documentate, che non hanno concorso alla determinazione del reddito complessivo di una società perché esenti, o assoggettati a imposizione sostitutiva o a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, non sono rilevanti per il fisco. Di conseguenza, la cessione ai soci della partecipazione della Spa detenuta da una società semplice, a un valore non superiore a quello di perizia di stima, non fa emergere plusvalenze imponibili. E’ la sintesi della risposta n. 754/2021 dell’Agenzia delle entrate.
Nell’interpello in esame l’istante detiene una partecipazione pari all’80% in un società semplice. Quest’ultima, a sua volta, detiene il 20% di partecipazioni di una Spa. L’istante ha intenzione di cedere tali partecipazioni ai soci, dopo averne rideterminato il valore tramite la perizia giurata di stima e il relativo versamento dell’imposta sostitutiva. Chiede quindi la corretta qualificazione delle somme attribuite ai soci persone fisiche a seguito della cessione delle quote.
L’Agenzia ricorda in via preliminare che il decreto Sostegni-bis ha prorogato al 15 novembre 2021 la scadenza della rideterminazione del valore di acquisto di titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, detenute alla data del 1° gennaio 2021. L’aliquota dell’imposta sostitutiva è attualmente prevista nella misura dell’11 percento.
Ricorda inoltre che dal punto di vista civilistico la società semplice determina il proprio reddito imponibile facendo la somma delle singole categorie di reddito indicate nell’articolo 6 del Tuir. Ciò significa che i redditi prodotti dalla società semplice sono qualificati in ragione della loro fonte di produzione e concorrono al reddito complessivo come sommatoria dei redditi appartenenti a ciascuna categoria al netto degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o di imposta sostitutiva e dei redditi esenti (articolo 3 del Tuir).
La distinzione tra il momento dell’assoggettamento a imposta di tale reddito direttamente in capo al socio e il momento della percezione materiale dello stesso comporta che le successive movimentazioni di redditi già tassati rappresentino mere movimentazioni patrimoniali, prive di qualsiasi rilevanza ai fini impositivi. Quindi la tassazione definitiva in capo alla società semplice in caso di redditi esenti o assoggettati a imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte, comporta che le somme non concorrano al reddito delle società e che la distribuzione delle stesse non abbia riflessi fiscali.
In conclusione l’operazione di cessione della partecipazione detenuta da una società semplice non genera una plusvalenza imponibile (articolo 67, comma 1, lettera c-bis), poiché il costo rideterminato è pari al prezzo di cessione. Di conseguenza la distribuzione di tali somme ai soci persone fisiche non prevede alcuna tassazione avendo la società semplice realizzato un reddito pari a zero.
by Liberato Ferrara Area Imprese Network
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